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Newsletter 36

Notiziario online – newsletter n.36

Cassazione Sezione III, sentenza 19 febbraio 2013 n. 4005

Conservazione della garanzia patrimoniale – Azione revocatoria - Atto di adesione al legato in sostituzione di legittima - Esclusione. (Cc, articoli 551,

564 e 2901)

Non è ammissibile l’azione revocatoria ex articolo 2901 del Cc, la cui funzione è di conservazione della garanzia del patrimonio del debitore, attraverso l’inefficacia dell’atto di disposizione rispetto al creditore, e la conseguente possibilità di questi di soddisfarsi sul patrimonio del debitore, rispetto ad atti che si sostanziano nella rinuncia a una facoltà, per effetto della quale non resta modificato, né attivamente né passivamente, il compendio patrimoniale quo ante del debitore, e che, pertanto, anche se dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, in esito all’accoglimento dell’azione revocatoria, non consentirebbero il soddisfacimento del creditore e, quindi, il conseguimento dello scopo cui è preordinata l’azione revocatoria. È inammissibile l’azione revocatoria rispetto all’atto all’atto di adesione al legato in sostituzione di legittima e di rinuncia all’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima, atteso che, sostanziandosi l’atto di disposizione nella rinuncia a una facoltà, l’eventuale accoglimento dell’azione, con la dichiarazione di inefficacia dello stesso, non consentirebbe al creditore di soddisfare le proprie ragioni, restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal de cuius, sino al positivo esperimento dell’azione di riduzione, che presuppone la rinuncia al legato.

Cassazione Civile, sentenza 5 febbraio 2013 n. 2660

Danno cagionato da cose in custodia - Prova del nesso causale tra la cosa e il danno - Necessità - Fattispecie. (Cc, articolo 2051)

In tema di responsabilità ai sensi dell’articolo 2051 del Cc il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre alla esistenza del rapporto di custodia) e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità. La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo di per sé statica e inerte. (Nella specie la danneggiata reclamava i danni conseguenti a una caduta per essere inciampata in un cordolo. I giudici del merito hanno rigettato la domanda osservando che deve ritenersi che la caduta non sia imputabile al suddetto ostacolo ma dipenda da fatto colposo della stessa attrice che abitando sul posto poteva ben conoscere la situazione dei luoghi da lei quotidianamente frequentati e comunque ben visibile al momento del sinistro, sia pur in assenza di illuminazione, che non ha impedito ai testi di poter descrivere l’accaduto. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha rigettato il ricorso).