Sei in: Articoli: NEWS : 2013:

Newsletter 34

Notiziario online – newsletter n.34

Sezione III, sentenza 13 dicembre 2012 n. 22924

Avviamento commerciale - Godimento dell’immobile da parte del locatore in attesa del pagamento della indennità di avviamento - Corrispettivo convenuto - Debenza da parte del conduttore – Misura - Accertamento. (Cc, articoli 1216, 1460 e 1571; legge 27 luglio 1978 n. 392, articoli 27 e 34)

In tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è obbligato al solo pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, e non anche al risarcimento del maggior danno. Il corrispettivo convenuto, in particolare, va rapportato al canone legalmente dovuto, sostituendosi, anche in tale fase di sostanziale ultrattività del rapporto contrattuale di locazione, alle clausole contrattuali in contrasto con la legge quelle derivanti dalla corretta applicazione di quest’ultima.

Corte d’appello di Roma, sezione II, sentenza 8 novembre 2012 n. 5538

Compravendita immobiliare - Preliminare – Stipula del definitivo - Termine - Essenzialità – Caratteristiche - Fattispecie. (Cc, articoli 1351 e 1457)

Il termine indicato nel preliminare per la stipula del definitivo deve ritenersi essenziale solo qualora le parti lo abbiano espressamente considerato tale e questo suo carattere risulti comunque dal contratto, in considerazione della sua natura o del suo oggetto, quando l’utilità economica avuta presente dalle parti possa essere perduta per effetto dell’inutile decorso di quel termine. (Nella fattispecie la Corte ha escluso l’essenzialità del termine sulla base della sola lettera del contratto richiamata dalla difesa degli appellanti, con la mera indicazione della data entro la quale dovesse essere effettuato il rogito, in quanto del tutto generica).

Tribunale di Padova, sezione I, sentenza 20 novembre 2012 n. 2744

Opzione - Cessione - Consenso del ceduto – Difetto - Inefficacia - Cessione del contratto – Normativa generale - Notifica al ceduto - Necessarietà ai fini dell’efficacia dell’accordo - Previsione – Tutela del ceduto - Fattispecie - Insussistenza. (Cc, articolo 1407)

La cessione dell’opzione, seppure concretamente avvenuta, è priva di alcuna efficacia in assenza del consenso del ceduto. L’articolo 1407 del Cc, invero, prevede che la notifica al ceduto costituisce condizione di efficacia, ma non anche di validità, della cessione nei suoi confronti, nel senso che il cedente è liberato dalle obbligazioni nei confronti del ceduto a partire dal momento in cui la cessione diviene efficace nei suoi confronti. La sanzione dell’inefficacia, pertanto, deve intendersi contemplata a tutela esclusiva del ceduto, il quale ha interesse a farla valere laddove, dopo aver richiesto l’adempimento al cedente, si veda opporre la cessione del contratto. Nel caso concreto, tuttavia, è lo stesso cedente che intende far valere un diritto che è stato già oggetto di cessione, mentre il ceduto fa presente l’intervenuta cessione, dando così la prova di esserne venuto a conoscenza. A tale proposito è, invece, del tutto irrilevante la dichiarazione rilasciata dalla concessionaria del diritto di opzione, in quanto, non essendo nella disponibilità di tale soggetto attribuire o meno efficacia a un contratto già concluso, non è idonea a provare alcuna circostanza.