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Newsletter 33

Notiziario online – newsletter n.33

Cassazione sezione I, sentenza 7 dicembre 2012 n. 22256

Effetti del fallimento - Società in accomandita semplice - Estensione degli effetti al socio accomandante - Presupposti - Termine di decadenza.

(Rd 267/1942, articolo 147)

A norma dell’articolo 147 della legge fallimentare l’estensione del fallimento della società in accomandita semplice al socio accomandante che si sia ingerito nell’amministrazione della società non è soggetto ad altro termine di decadenza che non sia l’anno dall’iscrizione nel registro delle imprese dello scioglimento del rapporto sociale, o della trasformazione che comporti la perdita per i soci della responsabilità illimitata.

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La Cassazione ha chiarito, con la decisione in esame, che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, stabilito originariamente dall’articolo 10 della legge fallimentare per il caso di morte del debitore, è stato poi esteso dalla Corte costituzionale al recesso e, in genere, a ogni caso di estinzione del rapporto sociale, e per la giurisprudenza di legittimità si applica anche al socio occulto al quale debba estendersi il fallimento della società di persone. Inoltre, la dichiarazione di fallimento della società non è causa di estinzione

della società, né del rapporto sociale; pertanto, l’accomandante che, ingerendosi nella gestione della società, perda il beneficio della limitazione della sua responsabilità alla quota conferita rimane socio illimitatamente responsabile della società sino a quando non intervenga una causa di estinzione

del rapporto sociale. Solo da quella data, e anzi dalla data della relativa iscrizione nel registro delle imprese, decorre il termine annuale di decadenza per la dichiarazione di fallimento.

Cassazione Sezione I, sentenza 1° ottobre 2012 n. 16669

Fideiussione in genere - Debitore principale, fideiussore - Obbligazioni - Solidarietà – Litisconsorzio necessario - Esclusione - Limiti. (Cc, articoli 1306 e 1939; Cpc, articoli 102 e 331)

Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore - che è facoltativo nella fase di introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente nei confronti di ciascuno dei due debitore solidali - una volta instaurato dà luogo a un litisconsorzio processuale che diventa necessario nei gradi di impugnazione, se siano riproposti riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussione, sicché il giudice di appello - davanti al quale il fideiussore sollevi questioni attinenti al rapporto principale, non può negare l’ingresso ai relativi motivi di gravame, in forza dell’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado dal debitore principale, ma è tenuto a integrare il contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 331 del Cpc.

Cassazione Sezione I, sentenza 1° ottobre 2012 n. 16669

Fideiussione in genere - Fideiussore – Eccezioni opponibile - Eccezioni del debitore coperte da giudicato - Esclusione. (Cc, articolo 1945)

L’articolo 1945 del Cc laddove consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale per ciò stesso non gli consente di opporre eccezioni che il debitore principale non potrebbe opporre, perché coperte da giudicato.