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Newsletter 31

Notiziario online – newsletter n.31

Cassazione Sezione I, sentenza 1° ottobre 2012 n. 16667

Fideiussione in genere - Creditore – Comportamento contrario a buona fede - Prova - Per presunzioni - Ammissibilità. (Cc, articoli 1375, 1936, 2727 e 2729)

La circostanza che il creditore abbia tenuto un comportamento contrario al dovere di buona fede e correttezza contrattuale, tale da comportare la possibile

liberazione del fideiussore dai propri obblighi di garanzia nei riguardi del creditore medesimo, può essere provata con ogni mezzo consentito dall’ordinamento, ivi compreso il ricorso a presunzioni, secondo la regola generale di cui agli articoli 2727 e 2729 del codice civile.

Tribunale di Roma, sezione VI, sentenza 27 settembre 2012 n. 19322

Risoluzione -Mutuo consenso - Nuovo contratto - Sussistenza - Conseguenze. (Cc, articolo 1372)

La risoluzione del contratto per mutuo consenso prevista dall’articolo 1372 del Cc, implica, per concorde volontà delle parti, la ritrattazione bilaterale del negozio e dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario. Ne consegue che, a seguito dello scioglimento, le parti non possono invocare cause di risoluzione per inadempimento relative al contratto risolto giacché ogni pretesa o eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto.

Tribunale di Roma, sezione VI, sentenza 4 ottobre 2012 n. 19566

Locazione commerciale - Aggiornamento annuale del canone di locazione - Richiesta scritta – Necessità - Esclusione - Modalità di calcolo - Criteri - Richiesta dei pagamenti pregressi – Ammissibilità - Esclusione. (Legge 392/1978, articolo 32)

Con riferimento alle locazioni di immobili adibiti a uso diverso dall’abitazione, l’aggiornamento annuale del canone di locazione, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 392 del 1978 (come modificato dall’articolo 1, comma 9- sexies , della legge n. 118 del 1985), dovuto solo se pattuito e dal mese successivo alla richiesta del locatore comunque formulata, va calcolato secondo il criterio della cosiddetta variazione assoluta, cioè prendendo come base sempre il canone iniziale e tenendo conto dell’intera variazione Istat (ridotta al settantacinque per cento) verificatasi per l’intero periodo tra il momento di determinazione del canone originario e il momento della richiesta, restando ininfluente, ai fini di tale calcolo, che per qualche annualità intermedia non sia stato richiesto in precedenza l’aggiornamento, giacché tale omissione impedisce soltanto l’accoglimento della domanda relativa alla corresponsione degli aggiornamenti pregressi (cosiddetti arretrati).