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Newsletter 32

Notiziario online – newsletter n.32

Cassazione Sezione I, sentenza 11 ottobre 2012 n. 17373

Locazioni in genere - Comunicazione del locatore di trasferimento del bene - Proposta contrattuale - Esclusione - Dichiarazione del conduttore di esercizio

del diritto di prelazione - Accettazione della proposta - Esclusione. (Legge 392/1978, articolo 38)

Secondo la disciplina di cui all’articolo 38 della legge 392/1978, la comunicazione della volontà di trasferire il bene a titolo oneroso non è qualificabile come proposta contrattuale, e nemmeno come mera informativa di generici intenti destinata ad avviare trattative negoziali, ma si inserisce in un particolare meccanismo predisposto da detta norma per assicurare al conduttore l’esercizio del diritto di prelazione, quale atto di interpello, dovuto dal proprietario, nonché vincolato nella forma e nel contenuto; correlativamente, la dichiarazione del conduttore di esercizio della prelazione medesima non costituisce accettazione di proposta e non comporta immediato acquisto dell’immobile, ma determina l’insorgenza per entrambe le parti dell’obbligo di addivenire, entro un preciso termine, alla stipula del previsto contratto, con contestuale pagamento del prezzo.

Cassazione Sezione II, sentenza 19 ottobre 2012 n. 18073

Costituzione delle parti - Attore - Possibilità di sua costituzione immediatamente dopo la consegna dell’atto per la notificazione - Ammissibilità. (Cpc, articoli 165, 166 e 171)

L’attore può, dopo aver consegnato l’originale della citazione all’ufficiale giudiziario, procedere immediatamente all’iscrizione a ruolo depositando una copia. Il perfezionamento della notificazione non è, infatti, necessario ai fini della costituzione in giudizio. Ciò giova anche al convenuto, in termini di tutela dell’affidamento e di conoscenza delle intenzioni che l’attore intende perseguire. La costituzione dell’attore entro i dieci giorni dall’ultima notificazione creerebbe, infatti, in ciascuno dei convenuti che riceve la notificazione della citazione, una situazione di incertezza. Questi, non sapendo se sia l’ultimo destinatario nei cui confronti la notifica sia perfezionata, non ha un dato certo per ricostruire quando l’attore si dovrà costituire.

Tribunale di Trento, sentenza 25 ottobre 2012 n. 873 - Giudice Caterbi

Mancato pagamento canone e spese condominiali - Risoluzione del contratto - Presupposti – Riparto dell’onere della prova. (Cpc, articolo 658)

Merita accoglimento la domanda di risoluzione del contratto di locazione, per morosità del conduttore, ove risulti accertato e provato il debito maturato da quest’ultimo relativamente alle spese condominiali e a due canoni locativi. La risoluzione del contratto segue all’accertamento della morosità del convenuto, morosità persistente anche dopo il pagamento delle due rate scadute e per tutta la durata del giudizio di merito, protrattosi per circa un anno.

Dal punto di vista probatorio, colui che vanta un titolo riconducibile a un rapporto contrattuale deve limitarsi ad allegare il titolo e a dedurre l’inadempimento altrui costituito dal mancato pagamento del canone convenuto e delle spese condominiali. La controparte, dal canto suo, è invece onerata dall’obbligo di allegare l’adempimento della propria obbligazione ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione.

Tribunale di Palermo, sezione III, sentenza 22 ottobre 2012 n. 4533

Compensazione in senso tecnico – Configurabilità - Autonomia - Sufficienza - Fondamento logico giuridico. (Cc, articolo 1241)

Ai fini della configurabilità della compensazione in senso tecnico di cui all’articolo 1241 del Cc, non rileva la pluralità o unicità dei rapporti posti a base delle reciproche obbligazioni, essendo invece necessario necessario solo che le suddette obbligazioni, siano “autonome”, ovvero non legate da nesso di sinallagmaticità, posto che, in ogni altro caso, non vi sarebbe motivo per escludere l’applicabilità della disciplina prevista dall’articolo 1246 del Cc, che tiene conto anche delle caratteristiche dei crediti proprio per evitare, tra l’altro, che l’operatività della compensazione si risolva in una perdita di tutela per i creditori.