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Newsletter 29

Notiziario online – newsletter n.29

Cassazione Sezione II, sentenza 18 settembre 2012 n. 15642

Condominio - Amministratore - Azione per la riscossione degli oneri condominiali – Opposizione del condomino - Per la nullità della delibera assembleare che approva le spese - Inammissibilità.

(Cc, articoli 1136, 1137, 1421 e 2697)

L’amministratore del condominio può promuovere il procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali e l’eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente a oggetto l’approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata con l’impugnazione di cui all’articolo 1137 del Cc, dal momento che l’attualità del debito non è subordinata alla validità della delibera, ma solo alla sua perdurante efficacia.

Cassazione Sezione I, sentenza 4 settembre 2012 n. 14787 -

Azione revocatoria - Accertamento della conoscenza dello stato d’insolvenza - Protesti cambiari - Presunzione semplice - Effetti sul piano probatorio.

(Rd 267/1942, articolo 67; Cc, articoli 2727 e 2729)

In tema di accertamento della conoscenza dello stato d’insolvenza i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi non già di una presunzione legale iuris tantum , ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice del merito, da compiersi in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 del Cc, con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. Consegue, sul piano

della distribuzione dell’onere della prova, che l’avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest’ultimo risultando traslato in tal caso l’onere di dimostrare il contrario.

Cassazione Sezione III, sentenza 25 settembre 2012 n. 16253

Effetti del fallimento - Immobili di proprietà del fallito - Occupazione da parte di terzi – Opponibilità alla curatela - Condizioni - Limiti. (Cc, articolo

2704)

L’occupazione di immobili di proprietà del fallito da parte di terzi, ancorché risalente a epoca anteriore all’apertura della procedura concorsuale, è in opponibile al fallimento, in difetto della prova della sua riconducibilità a un rapporto obbligatorio e, quindi, all’anteriorità della detenzione rispetto al fallimento, in linea con quanto previsto, in via generale dall’articolo 2704 del Cc.