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Newsletter 27

Notiziario online – newsletter n.27

Cassazione Sezione I, sentenza 4 settembre 2012 n. 14781

Esecuzione dell’opera - Recesso - Del committente - Diritto - Natura - conseguenze. (Cc, articolo 1671)

Il diritto di recesso che l’articolo 1671 del Cc accorda al committente è da questi esercitabile in qualsiasi momento dell’esecuzione del contratto di appalto e per qualsiasi ragione che induca il committente medesimo a porre fine al rapporto, non essendo configurabile un diritto dell’appaltatore (cui spetta unicamente l’indennizzo previsto dalla norma) a proseguire nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Deriva da quanto precede, pertanto, sciogliendosi il contratto esclusivamente per effetto dell’unilaterale iniziativa del recedente - ancorché il recesso possa essere giustificato anche dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti di inadempimento - non è necessaria alcuna indagine sull’importanza di detto inadempimento e/o sulla ricorrenza di una giusta causa di recesso.

Tribunale di Cassino, sezione 19 luglio 2012 n. 642

Contratto d’opera - Inadempimento contrattuale e risoluzione - Presupposti - Adempimento e riparto dell’onere della prova. (Cc, articoli 1460 e 2697)

È fondata la domanda giudiziale con la quale l’istante chieda dichiararsi la risoluzione del contratto stipulato con una Srl per la preparazione di due esami universitari senza ricevere il servizio secondo quanto convenuto, a causa dell’inadeguatezza dei tutors e della continua sostituzione degli stessi. In conformità con quanto disposto dall’articolo 2697 del Cc, infatti, in tema di onere della prova dell’inadempimento dell’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento, deve provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto ha l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 del Cc. Nel caso di specie, risultando pacifica e incontrastata la fonte negoziale del diritto rivendicato dall’attore, sarebbe stato onere della convenuta dimostrare di aver adempiuto esattamente a quanto contrattualmente pattuito; non essendo stata adeguatamente fornita detta prova, in accoglimento della domanda attorea non resta che dichiarare risolto il contratto stipulato tra le parti con condanna della società convenuta alla restituzione dell’importo versato oltre interessi sino al soddisfo.