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Newsletter 20

Notiziario online – newsletter n.20

Tribunale di Trento, sentenza 12 aprile 2012 n. 387

Responsabilità dei padroni e dei committenti – Presupposti di configurabilità - Esistenza di un vincolo di subordinazione - Irrilevanza – Inserimento anche temporaneo od occasionale nell’organizzazione aziendale - Sufficienza. (Cc, articolo 2049)

Ai fini della configurabilità della responsabilità dei padroni e dei committenti di cui all’articolo 2049 del codice civile, non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell’illecito siano legate all’imprenditore o al committente da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell’organizzazione aziendale, e abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell’imprenditore o del committente.

Tribunale di Milano, sezione II, sentenza 20 aprile 2012 n. 4754

Revocatoria fallimentare - Pagamenti liquidi ed esigibili - Presupposto soggettivo - Scientia decoctionis - Accertamento giudiziale - Presunzioni semplici - Fatti obiettivi e comportamenti di comune prudenza e avvedutezza - Legittimità - Fattispecie - Manifeste e gravi difficoltà economiche e finanziarie della società fallita - Comunicazione confessoria dello stato di crisi - Idoneità ai fini dell’accertamento.

(Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 67)

La sussistenza della scientia decoctionis , quale presupposto soggettivo-psicologico dell’azione revocatoria fallimentare dei pagamenti liquidi ed esigibili, può essere accertata in sede giudiziale anche con il ricorso a presunzioni semplici, sulla base di fatti obiettivi e di comportamenti di comune prudenza ed avvedutezza, fatta salva la possibilità della parte convenuta a tal fine in giudizio di provare, mediante circostanze specifiche e concrete, l’impossibilità di conoscere lo stato del debitore all’epoca dei pagamenti usando la normale e ordinaria diligenza. Nel caso concreto, la duplice circostanza, provata dalla prodotta documentazione, che la società fallita versava in manifeste e gravi difficoltà economiche e finanziarie già da epoca molto antecedente ai pagamenti in contestazione, e che la stessa, confessando la crisi in corso al proprio creditore (odierno convenuto), proponeva a esso un piano di rientro, deve ritenersi certamente tale da giustificare la conclusione circa la percezione, da parte del convenuto, della chiara incapacità della società debitrice a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e non tanto, o non soltanto, in ragione di semplici, ancorché concordanti, presunzioni, ma per il rilievo probatorio diretto che non poteva non avere un’ammissione di carattere sostanzialmente confessoria nel momento in cui il debitore, comunicando il proprio stato di crisi, proponeva il piano rateale di riparto. Rilevata la sussistenza di elementi probatori siffatti, dotati di un elevato grado di gravità e sintomaticità, se non proprio di certezza, deve concludersi che il convenuto era a conoscenza dello stato di insolvenza del proprio debitore, laddove, stante la natura solutoria dei pagamenti oggetto di revoca, nemmeno assume rilievo la valutazione della loro eventuale inidoneità a recare un pregiudizio al patrimonio responsabile, atteso il diverso e specifico presupposto posto dalla legge a fondamento dell’azione revocatoria dei pagamenti.