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Newsletter 18

Notiziario online – newsletter n.18

Tribunale di Roma, sezione III, sentenza 16 marzo 2012 n. 5569

Vendita di cose mobili - Decreto ingiuntivo – Mancata opposizione - Domanda di risarcimento danni per vizi della merce - Ammissibilità – Esclusione - Giudicato civile - Sussistenza. (Cpc, articolo 633;

Cc, articolo 2909)

Nei rapporti derivanti da contratti a prestazioni corrispettive, il giudicato - coprendo il dedotto e il deducibile - non riguarda il solo rapporto obbligatorio

dedotto in giudizio, estendendosi all’intero rapporto contrattuale, con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni per vizi della merce è preclusa dal giudicato formatosi a seguito di mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo della merce medesima.

Cassazione Sezione II, sentenza 4 maggio 2012 n. 6784 - Pres. Rovelli; Rel. Giusti; Pm (conf.) Russo; Ric. Ilari; Controric. Ilari

Contratti bancari - Cointestazione di somma di denaro con firma disgiunta - Donazione indiretta - Accertamento dell’ animus donandi - Necessità.

(Cc, articoli 1224 e 1854)

La possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta a uno solo dei cointestatari, è legata all’apprezzamento dell’esistenza dell’ animus donandi , consistente nell’accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità.

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Il giudice di legittimità ha stabilito che, in caso di mora del debitore, gli interessi legali a norma dell’articolo 1224 del Cc, sono dovuti, in favore del creditore, anche quando egli abbia ottenuto un sequestro conservativo ante causam dei beni del debitore e questo sia stato eseguito, fino alla concorrenza della somma indicata nel provvedimento autorizzativo, sul conto corrente dove sono depositate le somme necessarie per l’estinzione dell’obbligazione. La ragione è rappresentata dal fatto che, permanendo l’inadempimento del debitore, il tempo necessario per il processo di merito non può essere a danno del creditore e, poi, perché tale strumento cautelare non vale, di per sé, né a immettere il creditore nella disponibilità giuridica della somma di denaro a lui dovuta né a soddisfare direttamente il suo diritto di credito, ma a impedire la sottrazione materiale o la disponibilità giuridica o la distruzione materiale dei beni del debitore con l’imposizione di un vincolo sui beni stessi in modo da rendere inopponibile nei confronti del creditore gli atti compiuti dal debitore.

Cassazione Sezione VI, ordinanza 26 marzo 2012 n. 4822

Provvigione - Spettanza - Condizioni – Conclusione dell’affare a condizioni diverse e a distanza di tempo - Successivamente alla scadenza dell’incarico - Irrilevanza. (Cc, articoli 1754 e 1755)

Anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell’indicazione ell’altro contraente, o nella segnalazione dell’affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. Una volta concluso l’affare - qualora il contratto sia intervenuto tra le stese parti che il mediatore aveva messo in relazione - è irrilevante e non consente di escludere il nesso causale tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare la circostanza che la trattativa si sia conclusa a condizioni diverse (nella specie a un prezzo inferiore, rispetto a quello inizialmente richiesto dal venditore), con l’intervento di altro mediatore e successivamente alla scadenza dell’incarico.