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Newsletter 12

Notiziario online – newsletter n.12

Corte d’appello di Roma, sezione IV, sentenza 22

Danni cagionati da animali - Proprietario – Responsabilità - Presunzione - Sussitenza – Prova liberatoria - Specificazioni. (Cc, articolo 2052)

Ai sensi dell’articolo 2052 del Cc in tema di danno cagionato da animali la responsabilità del proprietario è presunta, ovvero non è fondata sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l’animale. Conseguentemente, per i danni cagionati dall’animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e in toto , a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell’intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella

produzione del danno. Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell’animale al risarcimento dei danni per l’intero.

Tribunale di Genova, sezione III, sentenza 8 febbraio 2012 n. 513

Condominio - Possesso e utilizzo del sottotetto - Spoglio - Esercizio dell’azione di reintegrazione - Pertinenza - Idoneità del locale a essere utilizzato in maniera autonoma dai singoli condomini e legittimità dell’esercizio dell’azione di reintegrazione con remissione in pristino . (Cc, articolo 1168)

In merito all’azione di reintegrazione, posta in essere dal condominio che lamenti lo spoglio di parte del sottotetto condominiale, da parte della proprietaria del sottostante appartamento, e adibito a uso generalizzato da parte della collettività dei condomini, al fine di stabilire se tale utilizzo sia o meno riconducibile all’esercizio di fatto di una servitù a carico di una pertinenza di proprietà esclusiva ovvero di un potere di fatto corrispondente all’esercizio di un diritto di proprietà su di un bene condominiale, occorre valutare le caratteristiche strutturali e funzionali del locale in questione. Secondo l’orientamento della Suprema corte, il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo se assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall’umidità ma non anche nell’ipotesi in cui abbia dimensioni strutturali e funzionali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo. In tal caso, difatti, l’appartenenza deve valutarsi in base al titolo poiché in

mancanza non è ricompreso nel novero delle parti comuni dell’edificio, essenziali per la sua esistenza. Nel caso di specie, essendo il vano suscettibile di autonomo utilizzo, deve ritenersi che l’utilizzo dello stesso da parte della collettività condominiale o dei singoli condomini configuri un possesso corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà e legittimi la richiesta di reintegra avanzata dal condominio, mediante riduzione in pristino.