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Notiziario online – newsletter n.9

Cassazione Sezione II, sentenza 12 marzo 2012 n. 3892 -

Vendita di cose immobili - Nullità del contratto - In caso di difformità della costruzione rispetto alla concessione - Limiti. (Cc, articolo 2932; legge 47/1985, articolo 40)

La sanzione di nullità del contratto di compravendita immobiliare non è prevista per la difformità della costruzione rispetto alla concessione, salvo il caso di totale difformità e solo in tale ipotesi è inibita (in mancanza di sanatoria o di presentazione della domanda nei termini e con le modalità di legge) la pronuncia di sentenza di trasferimento coattivo dell’immobile ex articolo 2932 del codice civile.

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Reiterando i principi affermati dalla propria giurisprudenza (Cassazione 52/2010 e 20258/2009), il giudice di legittimità, in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 del Cc non solo qualora l’immobile sia stato costruito senza licenza o concessione edilizia (e manchi la prescritta documentazione alternativa: concessione in sanatoria o domanda di condono corredata dalla prova dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione), ma anche quando l’immobile sia caratterizzato da totale difformità della concessione e manchi la sanatoria. Nel caso in cui, invece, l’immobile, munito di regolare concessione e di permesso di abitabilità, non annullati né revocati, abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, non sussiste alcuna preclusione all’emanazione della sentenza costituiva, perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo.

Cassazione Sezione III, sentenza 16 febbraio 2012 n. 2227

Solidarietà - Fondamento - Rapporti tra condebitori.

(Cc, articoli 1298, 1299 e 2055)

La solidarietà passiva è una sovrastruttura creata dalla legge nell’interesse del creditore e serve solo a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori. Essa, non ha, invece, alcuna influenza tra i condebitori solidali, tra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, e venga pronunciata condanna di uno solo di essi con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse a impugnare tale sentenza, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all’altro debitore. Lo stesso, non può, quindi – non essendo soccombente sotto questo profilo – impugnare la sentenza che ha escluso la solidarietà passiva dell’altro debitore.