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Newsletter 7

Notiziario online – newsletter n.7

Tribunale di Trento, sentenza 13 gennaio 2012 n. 52

Danni da cose in custodia - Presupposti di configurabilità - Irrilevanza del comportamento de custode - Sufficienza della relazione intercorrente tra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa - Fattispecie: sostanza oleosa sul sedime stradale - Anomalia del fondo stradale idonea a far sorgere la responsabilità dell’ente – Corresponsabilità dell’automobilista per non aver calibrato la propria velocità. (Cc, articolo 2051)

Ai fini della configurabilità della responsabilità contemplata nell’articolo 2051 del Cc, non rileva il comportamento del responsabile e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ma è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Infatti, poiché funzione della norma che disciplina la responsabilità del custode è quella di imputare la responsabilità a chi si trova in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa, essa non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario.

La responsabilità per danni da cose in custodia, si fonda, quindi, sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente tra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa (proprietario, possessore o detentore che sia). Pertanto, affinché sorga la responsabilità del custode, occorre che il danno si sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l’insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l’elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. (Nella fattispecie, risulta accertato dalle prove raccolte che sul sedime stradale dove si verificò lo sbandamento dell’autovettura dell’attore era presente una sostanza oleosa che rendeva il suolo molto scivoloso. Sussisteva pertanto un’anomalia del fondo stradale, di per sé idonea a far sorgere la responsabilità dell’ente proprietario e custode della strada a mente della richiamata disposizione.

La responsabilità dell’amministrazione per l’occorso, ravvisato nel nesso causale tra la presenza di sostanza viscida sulla strada e l’incidente, non esclude peraltro nella specie una corresponsabilità del danneggiato per non aver questi tenuto adeguata condotta di guida e, specificamente, per non aver calibrato la propria velocità).

Corte d’appello di Roma, sezione II, sentenza 12 gennaio 2012 n. 169

Vendita di un bene usato - Garanzia per vizi – Applicabilità - Limiti - Parametro - Usura. (Cc, articolo 1495)

Nella vendita di cose usate, in ordine all’applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi, il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore sia determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendano ridotte in ragione dell’usura. Quest’ultima, ai fini dell’esclusione della garanzia, non va considerata come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalle reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita.