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Notiziario online – newsletter n.1

Cassazione Sezione II, sentenza 19 settembre 2011 n. 19099

Difformità e vizi dell’opera - Denuncia - Termine - Decorrenza. (Cc, articoli 1660, 1661, 1667 e 1669)

Il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’articolo 1669 del Cc a pena di decadenza, decorre dal giorno in cui il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficiente il riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza o a semplici sospetti. L’accertamento del momento della conoscenza dei gravi difetti, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto.

Cassazione Sezione III, sentenza 20 settembre 2011 n. 19132

Appalti pubblici - Responsabilità del committente - Presupposti. (Cc, articoli 1655, 2043, 2051, 2055 e 2697)

Nell’appalto di opere pubbliche, pur se in limiti più ristretti rispetto all’appaltatore di opera privata (stante l’obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori e la continua ingerenza dell’amministrazione appaltante) l’appaltatore conserva margini di autonomia, sicché è da considerarsi di regola unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori, potendo configurarsi la responsabilità concorrente e solidale dell’amministrazione committente solamente laddove il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall’amministrazione committente, mentre una responsabilità esclusiva di quest’ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione. Accertare se ricorra o meno la responsabilità del committente costituisce questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.