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Newsletter 40

Notiziario online – newsletter n.40

Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 8 novembre 2011-1 febbraio 2012 n. 1418

Procedimento civile - Notificazioni civili - A mezzo posta - Mancato ritiro da parte del destinatario - Decorrenza dei dieci

giorni per gli effetti della notifica - Termine processuale - Conseguenze. (Legge 890/1982, articolo 8; legge 80/2005, articolo

1; Cpc, articolo 155)

Il termine di dieci giorni di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 890/1982 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nel testo sostituito dall’articolo 2, comma 4, lettera c) , n. 3, del Dl 35/2005, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 80/2005, entrato in vigore il 17 marzo 2005, secondo il quale, nel caso in cui il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna non sia stato ritirato dal destinatario, «la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma», deve essere come termine «a decorrenza successiva» e computato, secondo il criterio di cui all’articolo 155, comma 1, del Cpc escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Lo stesso termine, essendo stabilito nell’ambito del

procedimento preordinato alla notificazione di atti inerenti al processo (anche) civile deve intendersi compreso fra i «termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza» di cui all’articolo 155, comma 1, del Cpc, con la conseguenza che il dies ad quem del termine medesimo, ove scadente nella giornata del sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto dai commi 4 e 5 dello stesso articolo 155 del codice di procedura civile.

Fallimento - Procedure concorsuali in genere - Termine di quindici per la comparizione del debitore - Di natura dilatoria -

Effetti. (Rd 267/1942, articolo 22)

Nel testo sostituito dall’articolo 2, comma 4, del Dlgs 169/2007, entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e applicabile, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, dello stesso decreto legislativo, «ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore», deve essere qualificato come termine di natura dilatoria e «a decorrenza successiva» e computato, secondo il criterio di cui all’articolo 155, comma 1, del Cpc, escludendo il giorno iniziale (data della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione) e conteggiando quello finale (data dell’udienza di comparizione).