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Newsletter 39

Notiziario online – newsletter n.39

Tribunale Lamezia Terme, 02 ottobre 2012 - - Est. Spadaro.

Bancarotta Fraudolenta – Accertamento della distrazione – Comportamento dell’imprenditore – Rilevanza – Sussiste.

In tema di bancarotta fraudolenta, accertato che l’imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni, nel caso in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, né sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell’impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti; ciò in quanto il fallito ha l’obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio. L’imprenditore, dunque, se “autocertifica” la materiale e giuridica disponibilità di un coacervo di rimanenze di magazzino deve poter poi rispondere della loro destinazione, in caso di accertamento dell’AG.

Tribunale Napoli, 30 marzo 2012 - Pres. Di Nosse - Est. Dongiacomo.

Procedimento per dichiarazione di fallimento – Misure cautelari – Presupposti – Vendite immobiliari e costituzione di trust – Atti già compiuti – Inidoneità a dimostrare il periculum in mora – Fattispecie.
Procedimento per dichiarazione di fallimento – Misure cautelari – Presupposti.

La circostanza che l'imprenditore abbia posto in essere atti quali vendite immobiliari, costituzione di trust o, tramite iniziative di terzi, iscrizioni di ipoteche giudiziali, non è sufficiente, qualora tali atti siano già stati compiuti, a dimostrare un contegno in atto tale da far concretamente presumere che la sua prosecuzione o attuazione possa pregiudicare la concreta fruttuosità della invocata sentenza di fallimento, tanto più se si considera che, al fine di prevenire il pericolo in questione possono senz'altro essere utilizzate le comuni misure cautelari.

Le misure cautelari previste dall’articolo 15, L.F. richiedono la contestuale presenza (e la relativa dimostrazione) di due presupposti, vale a dire: 1) il fumus boni iuris, da intendersi come la probabile sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per la dichiarazione di fallimento a norma degli artt. 1 e 15 legge fallimentare; 2) il periculum in mora, vale a dire il rischio che, nelle more del procedimento prefallimentare, possa essere lesa la capacità produttiva (“... a tutela... dell’impresa...”) oppure l’integrità fisica e/o giuridica (e quindi, il valore) dell’azienda (“... a tutela del patrimonio...”) del debitore resistente, a mezzo, se del caso, di atti di distrazione dell’attivo ovvero di assunzione di nuovi debiti, e che, per l’effetto, in caso di successivo fallimento, sia impedita o resa più difficile, incerta o lunga o dispendiosa la liquidazione concorsuale e, quindi, l’an e/o il quantum di soddisfazione delle ragioni creditorie insinuate al passivo. Tali misure, peraltro, non essendo tipizzate dalla legge, possono assumere il contenuto più vario, da modulare in base alle esigenze del caso concreto, e consistere, tra l’altro, nel sequestro conservativo dei beni o dell’azienda del debitore, al fine di rendere inopponibili (mediante conferma della misura nella sentenza di fallimento) alla massa dei creditori gli eventuali atti di disposizione successivamente compiuti dallo stesso prima del fallimento, ovvero nel sequestro giudiziario dei beni o dell’azienda del debitore, al fine di evitarne (fino alla probabile apprensione del curatore) la dispersione materiale, ovvero ancora nella pronuncia di provvedimenti quali la sostituzione dell’imprenditore con un amministratore di tipo giudiziale o l’affiancamento dell’imprenditore con un custode, cui ogni decisione di straordinaria amministrazione debba essere sottoposta per l’approvazione, ovvero la semplice inibizione di compiere atti di straordinaria amministrazione o la necessità per l’imprenditore di munirsi di autorizzazione del tribunale per compiere determinate attività.