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Newsletter 37

Notiziario online – newsletter n.37

Cassazione Civile, sez. II 13 giugno - 25 settembre 2012, n. 16294

CONDIZIONI E LIMITI DELLA RILEVANZA PROBATORIA DELLE SCRITTURE CONTABILI
In riferimento al problema della rilevanza probatoria delle scritture contabili nei rapporti fra imprenditori, la Corte ha osservato che l'art.2710 c.c. secondo cui i libri bollati e vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, è "norma di natura eccezionale perché consente all'imprenditore di utilizzare in proprio favore le sue stesse scritture contabili ed è giustificata non solo dalla fede attribuibile alle registrazioni effettuate in maniera formalmente e sostanzialmente corretta, ma anche dalla possibilità di raffronto con le scritture della controparte che sia anch'essa imprenditrice. Ne deriva che solo nell'impossibilità di operare tale raffronto - per difetto originario delle scritture dell'altro imprenditore, perché questi non abbia ottemperato all'ordine di esibirle ovvero perché le abbia tenute in maniera irregolare - il giudice può valutare, secondo il proprio prudente apprezzamento e tenuto conto di ogni altro elemento di prova, le scritture di una sola parte. Sicchè, una volta che sia pacifica la qualità imprenditoriale di entrambe le parti, erra il giudice di merito che non abbia operato un tale confronto, né abbia acquisito agli atti, mediante produzione o esibizione, anche le scritture contabili dell'altra parte.

C assazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 14.04.2011, n.8491 CONVERSIONE DEL RICORSO IN CITAZIONE: SUFFICIENTE IL TEMPESTIVO DEPOSITO Il Tribunale dichiara inammissibile, per tardività, la domanda proposta nei confronti del condominio per la declaratoria di nullità o per l'annullamento della Delibera assembleare. La Corte d'appello conferma, rilevando che il giudizio era stato promosso non con ricorso, ma con citazione, depositato in cancelleria oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 1137 c.c..
il soccombente ricorre per cassazione, lamentando che erroneamente la CA aveva escluso che la notificazione della citazione per il giudizio di primo grado, avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 1137 c.c., fosse idonea ad evitare la decadenza comminata da tale norma.La Corte dopo aver enunciato il principio di diritto secondo cui "L'art. 1137 c.c., non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall'art. 163 c.p.c.". ha affrontato il problema della conversione della forma degli atti, osservando che "la questione della conversione si pone in termini inversi rispetto a quelli in cui è stata finora affrontata: si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anziché con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall'art. 1137 c.c., l'atto venga presentato al giudice, e non anche notificato. A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione".