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Newsletter 35

Notiziario online – newsletter n.35

Cassazione Sezione II, sentenza 23 novembre 2011 n. 24739

Obbligazioni in genere - Mancata previsione di un termine per l’adempimento della prestazione - Fissazione da parte del giudice - Presupposti.

(Cc, articolo 1183)

In tema di adempimento dell’obbligazione contrattuale, ai sensi dell’articolo 1183 del Cc, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita autorizza il creditore a esigerla immediatamente, salvo che, in relazione agli usi, alla natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine che, in mancanza dell’accordo delle parti, è fissato dal giudice. Qualora manchi il termine di adempimento il giudice, anche se il creditore non abbia previamente proposto un’istanza di fissazione del termine, ex articolo 1183 del Cc, può ritenere l’inadempimento, ove reputi che il ritardo del debitore sia incompatibile con la natura della prestazione e riveli, perciò, la volontà di non adempiere.

Cassazione sezione II, sentenza 10 ottobre 2011 n. 20802 -

Credito - Fattura commerciale - Contestazione - Prova documentale del credito - Esclusione. (Cc, articoli 2267 e 2697)

La fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza a un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l’esistenza del credito credito in essa riportato, di talché, contestatone in giudizio l’importo, incombe sull’emittente l’onere di provare l’esatto ammontare del proprio credito. Tale regola non varia allorché il debitore convenuto, oltre a contestare la cifra fatturata, deduca e provi, sia pur genericamente, di aver già pagato la diversa e inferiore somma dovuta. Infatti, poiché le dichiarazioni ammissive complesse o qualificate, in virtù dell’aggiunta di fatti favorevoli alla parte che le ha rese, sono inscindibili e inidonee a invertire l’onere della prova secondo le rispettive aree di pertinenza che l’articolo 2697 del Cc assegna ai soggetti del rapporto dedotto in giudizio, resta pur sempre a carico dell’attore dimostrare che una frazione del proprio credito sia rimasta comunque insoddisfatta.