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Newsletter 34

Notiziario online – newsletter n.34

Cassazione Civile, sezione II, sentenza 4 ottobre 2011 n. 20307

Difformità e vizi dell’opera – azione di responsabilità nei confronti dell’appaltatore – anche per gli elementi accessori e secondari dell’opera.

Il difetto di costruzione che, a norma dell’art. 1669 c.c., legittima il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente a una insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa, bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata, incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo.

Cassazione Sezione II, sentenza 10 ottobre 2011 n. 20798

Caparra confirmatoria - Azione del contraente non inadempiente per la risoluzione del contratto e risarcimento del danno - Domanda in appello di declaratoria di recesso con ritenzione della caparra - Ammissibilità - Esclusione. (Cc, articoli 1385 e 1453)

In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) e il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta a ottenere la declaratoria

dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo all’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta a evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito, in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale, di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.