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Newsletter 32

Notiziario online – newsletter n.32

Cassazione Sezione II, sentenza 5 agosto 2011 n. 17050 - Pres.

Prova documentale - Fattura commerciale – Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Rilevanza - Esclusione. (Cc, articolo 2697)

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, s’inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all’altra parte, avente a oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest’ultimo e dell’esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant’è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall’atto, ovvero a esso sottostanti. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all’opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l’ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato.

Cassazione Sezione III, sentenza 27 settembre 2011 n. 19732

Leasing traslativo - Risoluzione - Conseguenze -

Articolo 1526 del Cc - Applicabilità. (Cc, articolo 1526)

In presenza di leasing traslativo e di inadempimento dell’utilizzatore trova applicazione l’articolo 1526 del Cc, con la conseguenza che devono essere restituiti i canoni già corrisposti ma deve riconoscersi un equo indennizzo per il godimento da parte dell’utilizzatore dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche le quote destinate al trasferimento finale dei beni stessi.