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Newsletter 31

Notiziario online – newsletter n.31

Tribunale di Cassino, sentenza 2 agosto 2011 n. 592

Contratto di appalto - Pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore - Inadempimento del committente - Onere della prova - Inidoneità della fattura a provare il credito vantato dall’attore - Documento unilaterale non dotato di rilevanza probatoria nel giudizio a cognizione piena. (Cc, articolo 1655)

È destituita di fondamento, ove non adeguatamente provata, la domanda giudiziale in forza della quale l’attore rivendichi il pagamento del residuo, verbalmente pattuito con il committente, in relazione al contratto di sub appalto stipulato con quest’ultimo per l’esecuzione di rifacimento dell’impianto termico fognario e idro-sanitario. Orbene, la circostanza per la quale l’attore abbia prodotto, a fondamento della propria domanda, la fattura relativa ai lavori eseguiti per conto del committente, non vale a dimostrare la sua pretesa essendo, la fattura, un documento contabile di provenienza unilaterale che nel giudizio a cognizione piena non vale a dimostrare l’esistenza del credito né comporta l’inversione dell’onere della prova.

Cassazione Sezione I, sentenza 1° settembre 2011 n. 17989 -

Azione revocatoria - Fallimento del convenuto in revocatoria - Articoli 24 e 52 della legge fallimentare - Conflitto - Risoluzione. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 24, 52, 67 e 201; Dlgs 1° settembre 1993 n. 385, articolo 83)

Qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio quest’ultimo prosegue davanti al tribunale del pregresso fallimento, al quale il curatore ha proposto la domanda revocatoria. Il conflitto ravvisabile tra l’articolo 24 della legge fallimentare (secondo cui il

tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere delle azioni che ne derivano) e l’articolo 52 della stessa legge (per il quale, aperto il fallimento ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste per l’insinuazione e la verificazione dello stesso passivo) deve essere risolto nel senso che mentre il tribunale che ha dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l’atto pregiudizievole ai creditori resta competente a decidere l’inefficacia, o meno, dell’atto, le pronunce di pagamento o di restituzione, consequenziali alla dichiarazione di inefficacia, competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalità stabilite per l’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi. Tale principio trova applicazione anche alla liquidazione coatta amministrativa di istituti di credito.