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Newsletter 30

Notiziario online – newsletter n.30

Cassazione Sezione II, sentenza 31 maggio 2011 n. 12030

Difformità e vizi dell’opera - Denuncia dei vizi - Termine - Decorrenza - Apprezzabile grado di conoscenza dei vizi - Necessità - Fattispecie. (Cc, articolo 1667)

In tema di appalto, anche in tema di garanzia per vizi dell’opera di cui all’articolo 1667 del Cc trova applicazione il principio - pacifico con riguardo all’ipotesi della garanzia di cui all’articolo 1669 del Cc - secondo cui il termine di decadenza, per la denuncia dei vizi comincia a decorrere solo dal giorno in cui il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema corte ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto che la semplice apparizione delle prime fessurazioni dell’intonaco esterno non era sufficiente a rivelare con certezza la causa ed esatta entità del fenomeno, quale si era manifestato con l’andare del tempo, essendo a tale fine necessarie apposite indagini tecniche e che aveva accertato, altresì, con motivazione logica, che la denuncia dei vizi era insita nella stessa richiesta di un accertamento tecnico preventivo in contraddittorio con la controparte avanzata dal committente).

Cassazione Sezione I, sentenza 15 luglio 2011 n. 15691

Azione revocatoria - Pagamento da parte di un terzo del debito del fallito - Con denaro di costui - Assoggettabilità all’azione - Sussiste. (Rd 267/1942,

articolo 67; Cc, articoli 1324, 1415 e 1417)

In tema di revocatoria fallimentare, qualora un terzo abbia pagato nel periodo sospetto un debito del fallito, impiegando denaro di costui, tale pagamento resta assoggettato a revocatoria nei confronti del creditore che risulti consapevole dello stato di insolvenza dell’obbligato, non rilevando la sua eventuale convinzione in ordine alla utilizzazione da parte del solvens di danaro proprio, dal momento che l’atto medesimo viene a incidere direttamente sul patrimonio del fallito in violazione della regola della par condicio , la quale non subisce limitazioni o eccezioni per gli stati soggettivi di buona fede diversi da quelli attinenti alla situazione di dissesto del debitore.