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Newsletter 29

Notiziario online – newsletter n.29

Cassazione Sezione I, sentenza 27 aprile 2011 n. 9388

Azione revocatoria - Cessione di credito - In funzione solutoria - Mezzo anormale di pagamento – Configurabilità - Presupposti - Sussistenza di debiti scaduti ed esigibili almomentodella prestazione – Necessità - Difetto - Conseguenze. (Cc, articolo 1260; Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 67)

La cessione di credito effettuata in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomalo, rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattivo non è usuale - a prescindere dalla maggiore ominore affidabilità della posizione creditoria trasferita - alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali. Essa, pertanto, ove non sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito così estinto è soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell’articolo 67, comma 1, n. 2, della legge fallimentare, anche se pattuita contestualmente alla concessione di ulteriore credito ma in presenza di un debito del cedente nei confronti del cessionario.

Tribunale di Trieste, sentenza 9 giugno 2011 n. 620

Appalto privato - Consegna dell’opera – Accettazione - Non configurabilità - Caratteri dell’accettazione - Fattispecie. (Cc, articolo 1667)

La presa in consegna dell’opera appaltata non equivale ad accettazione della stessa. In tal senso, invero, mentre la presa in consegna si esaurisce in un fatto materiale che si attua mediante la traditio , l’accettazione si sostanzia in una manifestazione di volontà, anche tacita qualora il committente compia un atto incompatibile con la volontà di non accettare o di accettare con riserva, a mezzo della quale il committente medesimo dichiara di voler accogliere la prestazione dell’opera eseguita.

A tale circostanza conseguono, quali effetti, l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità conosciuti e riconoscibili dell’opera

e il diritto al pagamento del prezzo. In tal senso nella specie non emersa la circostanza dell’avvenuta accettazione, in quanto non confermata dai testi escussi, né desumibile dalla mera iniziale non contestazione della qualità dei lavori ricevuti dalla committente, deve essere disattesa l’eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi formulata dall’opposta.