Sei in: Articoli: NEWS : 2012:

Newsletter 28

Notiziario online – newsletter n.28

Corte d’appello di Roma, sezione II, sentenza 5 maggio 2011 n. 2002

Responsabilità per rovina di edificio – Configurabilità - Rovina o pericolo di rovina dell’immobile - Sussistenza - Necessità - Esclusione – Difetti che pregiudicano la godibilità e fruibilità dell’immobile - Sufficienza - Condizioni. (Cc, articolo 1669)

I gravi difetti che danno luogo a responsabilità del costruttore nei confronti dell’acquirente ex articolo 1669 del Cc sono ravvisabili non solo nell’ipotesi di rovina o di pericolo di rovina dell’immobile, ma anche in presenza di fatti ore.

Cassazione Sezione II, sentenza 18 maggio 2011 n. 10913 -

Difformità e vizi dell’opera - Qualificazione degli stessi come gravi difetti - Per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie. (Cc, articoli 1668 e 1669; Cpc, articolo 360)

In tema di appalto è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si invochi la riconducibilità dei vizi dell’opera alla categoria dei gravi

difetti (ai sensi dell’articolo 1669 del Cc, i quali come tali si sottraggono all’onere di denuncia, previsto dall’articolo 1668 del Cc) qualora la questione

stessa non risulti essere stata dibattuta nel giudizio di appello. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte una tale questione non emerge dalla sentenza impugnata né la parte ricorrente ha indicato attraverso quale atto essa sarebbe stata dibattuta nel giudizio di appello).

Cassazione Sezione II, sentenza 27 maggio 2011 n. 11815

Progettazione - Progetto - Errori del progetto - Fornito dal committente - Responsabilità dell’appaltatore - Sussiste - Limiti. (Cc, articoli 1655, 1667 e 1668)

In tema di appalto gli errori del progetto fornito dal committente ricadono su questo ultimo ed escludono la responsabilità dell’appaltatore solo quando questi si ponga, rispetto a quello, per espressa previsione contrattuale, come nudus minister, come passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza nessuna possibilità di iniziativa e vaglio critico, laddove in ogni altro caso la prestazione dovuta dall’appaltatore implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli.

Cassazione Sezione II, sentenza 18 maggio 2011 n. 10927

Responsabilità e risarcimento - Appaltatore – Vizi derivanti dalle condizioni preesistenti – Responsabilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. (Cc, articoli 1176, 1655, 1660 e 1667)

L’appaltatore, il quale assume un’obbligazione di risultato e non di mezzi, risponde verso il committente per i vizi e difetti che, oltre che dall’esecuzione dell’opera, derivino da condizioni preesistenti, imputabili allo stesso committente o a terzi, se, conoscendoli o potendoli conoscere con l’ordinaria perizia, egli non li segnala all’altra parte e non adotta gli accorgimenti opportuni al fine di far conseguire un risultato utile, salvo che non si faccia, in relazione a tale situazione, espressamente esonerare da qualsiasi responsabilità. (Ha osservato la Suprema corte, in applicazione del riferito principio, che il giudice del merito aveva adeguatamente motivato quanto alla responsabilità dell’appaltatore, assumendo che i vizi dell’opera, per quanto riconducibili alla diversa impresa che aveva eseguito il sottofondo,

erano addebitabili interamente all’attore in quanto egli, pur essendo stato a conoscenza di tale situazione, non l’aveva rappresentata alla committente e aveva ritenuto comunque di porre in opera la pavimentazione attraverso un accorgimento tecnico poi rivelatosi errato, così assumendosi interamente il rischio dei difetti successivamente evidenziatesi).

Cassazione Sezione I, sentenza 27 aprile 2011 n. 9388

Azione revocatoria - Cessione di credito - In funzione solutoria - Mezzo anormale di pagamento – Configurabilità - Presupposti - Sussistenza di debiti scaduti ed esigibili almomentodella prestazione – Necessità - Difetto - Conseguenze. (Cc, articolo 1260; Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 67)

La cessione di credito effettuata in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomalo, rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattivo non è usuale - a prescindere dalla maggiore ominore affidabilità della posizione creditoria trasferita - alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali. Essa, pertanto, ove non sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito così estinto è soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell’articolo 67, comma 1, n. 2, della legge fallimentare, anche se pattuita contestualmente alla concessione di ulteriore credito ma in presenza di un debito del cedente nei confronti del cessionario.