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Newsletter 27

Notiziario online – newsletter n.27

Corte d’appello di Roma, sezione II, sentenza 5 maggio 2011 n. 2002

Responsabilità per rovina di edificio – Configurabilità - Rovina o pericolo di rovina dell’immobile - Sussistenza - Necessità - Esclusione – Difetti che pregiudicano la godibilità e fruibilità dell’immobile - Sufficienza - Condizioni. (Cc, articolo 1669)

I gravi difetti che danno luogo a responsabilità del costruttore nei confronti dell’acquirente ex articolo 1669 del Cc sono ravvisabili non solo nell’ipotesi di rovina o di pericolo di rovina dell’immobile, ma anche in presenza di fatti che, senza influire sulla stabilità, pregiudichino in modo grave la funzione cui l’immobile è destinato e dunque la godibilità e la fruibilità dello stesso sotto l’aspetto abitativo, come quando la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte e anche incidenti su elementi secondari e accessori dell’opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti) purché tali da compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione.

Tribunale di Bologna, sezione II, sentenza 17 maggio 2011 n. 1351

Leasing finanziario - Causa del contratto – Finanziamento per l’acquisto immediato della proprietà di un bene - Impegno dell’utilizzatore a rimborsare la somma anticipata dal finanziatore – Inadempimento dell’utilizzatore e risoluzione del contratto - Impegno del fornitore a riacquistare il bene. (Cc, articolo 1453)

Il leasing è un contratto di locazione finanziaria la cui causa non consiste nell’acquisto della proprietà di un bene con una particolare agevolazione nel pagamento del prezzo bensì in un finanziamento per l’acquisto della disponibilità immediata della cosa con l’impegno dell’utilizzatore di rimborsare

ratealmente la somma anticipata dal finanziatore oltre gli interessi e la remunerazione del capitale per il rischio dell’operazione. Ne consegue che ove l’utilizzatore resti inadempiente per il pagamento dei canoni, con conseguente risoluzione del contratto, il fornitore si obbliga a riacquistare il bene a un prezzo predeterminato mantenendo indenne il concedente dal rischio dell’inadempimento dell’utilizzatore. Detto patto configura una sorta di garanzia fideiussoria in quanto causalmente collegata all’inadempimento dell’utilizzatore.