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Newsletter 25

Notiziario online – newsletter n.25

Cassazione Sezione II, sentenza 10 giugno 2011 n. 12879

Difformità e vizi dell’opera - Onere della prova - Distribuzione - Eccezione di prescrizione – Data della consegna - Prova - Incombe al committente.

(Cc, articolo 1667 e 2697)

In tema di appalto, il committente che, ai sensi dell’articolo 1667 del Cc, agisca nei confronti dell’appaltatore per le difformità e i vizi dell’opera ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte. Qualora, pertanto, l’appaltatore eccepisca la prescrizione biennale del diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell’opera, da cui il termine di garanzia decorre, incombe sul committente stesso e non sull’appaltatore.

Difformità e vizi dell’opera - Riconoscimento e impegno a eliminarli - Conseguenze - Autonomia della nuova obbligazione. (Cc, articolo 1667)

Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera e l’assunzione dell’impegno di eliminarli, da parte dell’appaltatore implicano non solo l’accettazione delle contestazioni e la rinuncia a fare valere l’esonero della garanzia previsto dall’articolo 1667 del Cc, ma determinano, altresì, l’assunzione di una nuova obbligazione - sempre di garanzia - diversa e autonoma rispetto a quella originaria, che non necessita di alcuna accettazione formale della controparte, cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai ex ex adverso riconosciuti e, quindi, svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo termine prescrizionale ordinario.

Difformità e vizi dell’opera - Vizi ex articolo 1667 ed ex articolo 1669 del Cc - Condizioni. (Cc, articoli 1667 e 1669)

In tema di appalto, è applicabile la disciplina di cui all’articolo 1667 del Cc e non quella di cui all’articolo 1669 del Cc ogni qualvolta i lamentati (e accertati) vizi dell’opera non incidono negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità e uso cui sia destinato.

Direttore di lavori - Difformità e vizi dell’opera - Responsabilità - Prescrizione breve ex articolo 1667 del Cc - Esclusione. (Cc, articoli 1667 e 2229)

Le norme sulla peculiare prescrizione breve di cui all’articolo 1667 del Cc - relativa all’azione di garanzia nei confronti del solo appaltatore - non possono

estendersi alla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori. Le responsabilità di questi ultimi, infatti, nascono da un contratto d’opera intellettuale disciplinato dall’articolo 2229 del Cc e sono, quindi, soggette alla prescrizione ordinaria.