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Newsletter 24

Notiziario online – newsletter n.24

Cassazione Sezione III, sentenza 22 marzo 2011 n. 6528

Responsabilità dei padroni e committenti – Applicabilità solo nel caso di danno cagionato a un terzo - Sussiste. (Cc, articoli 2049, 2050 e 2054)

La responsabilità posta dall’articolo 2049 del Cc a carico dei padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti trova applicazione limitatamente al danno cagionato a un terzo dal fatto illecito del domestico o del commesso, ma non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che quest’ultimo abbia, con la sua condotta, procurato al committente oppure a se stesso.

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La Cassazione ha richiamato la recente dottrina secondo la quale la responsabilità ex articolo 2049 del Cc trova il suo collegamento con le responsabilità previste dagli articoli 2050 a 2054 del Cc: si tratta di ipotesi in cui il danno viene causato da un bene che si trova in particolare relazione con il soggetto medesimo, oppure da un’attività direttamente svolta o esercitata a mezzo di una cosa, o di un animale o di una persona. La cosiddetta responsabilità institoria trova, pertanto, la sua fonte in un rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al preponente. Siamo in presenza di una forma di responsabilità diretta (in quanto fondata sull’uso strumentale della persona altrui) che consente il realizzarsi dell’equilibrio tra l’utilità d’impresa conseguita e l’esposizione di fronte ai terzi per il rischio derivante dall’attività necessaria per conseguirla e, in tal senso, prescinde del tutto dalla culpa in vigilando o in eligendo. Tale norma, pertanto, esplica la sua funzione in favore dei terzi che siano stati dal fatto illecito del preposto, mentre non è applicabile nei casi in cui il danneggiato sia il preposto stesso o, addirittura, il preponente.

Cassazione sezione I, sentenza 1° aprile 2011 n. 7563

Obbligazioni in genere - Pegno irregolare – Inadempimento del debitore - Conseguenze. (Cc, articoli 1834, 1835 e 1851)

Nel caso di costituzione di pegno irregolare è consentito al creditore, nell’ipotesi di inadempimento dell’altra parte, di fare definitivamente propria solo la somma corrispondente al credito garantito e, quindi, di compensarlo col suo debito di restituzione del tantundem nel legittimo esercizio del proprio diritto di prelazione, senza richiesta di assegnazione al giudice dell’esecuzione. L’inadempimento del debitore determina, infatti, la coesistenza di debiti reciproci tra il debitore stesso e il creditore garantito, che vengono a estinguersi per le qualità corrispondenti, secondo i principi della compensazione, la cui applicazione non può trovare ostacolo nella circostanza che le due obbligazioni reciproche siano riconducibili a un medesimo titolo o a titoli collegati, poiché esse non si pongono in una relazione di corrispettività