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Newsletter 23

Notiziario online – newsletter n.23

Tribunale di Roma, sezione XI, sentenza 23 maggio

2011 n. 10804

Contratto di appalto - Materiali ceduti dal destinatario della prestazione - Contratto di compravendita - Configurabilità - Condizioni. (Cc, articoli 1470 e 1655)

Il criterio distintivo fondamentale tra appalto e compravendita, nel caso in cui il contratto abbia a oggetto la fornitura di beni prodotti con materiali ceduti dallo stesso destinatario della prestazione, è costituito dalla natura dell’attività espletata dal fornitore. Il contratto dovrà essere qualificato come compravendita nell’ipotesi in cui tale attività consista nella trasformazione delle materie prime in prodotti finiti, non necessariamente destinati a essere riacquistati dall’originario cedente, e come appalto nella diversa ipotesi in cui essa consista invece nell’adattamento delle medesime materie alle specifiche esigenze del destinatario, in guisa tale da potersi considerare i prodotti come il risultato voluto ed effettivo della prestazione.

Tribunale di Roma, sezione IX, sentenza 23 maggio 2011 n. 10856

Contratto di mutuo - Natura traslativa – Contratto di finanziamento - Natura consensuale – Momento perfezionativo - Funzione - Individuazione. (Cc, articoli 1322 e 1813)

Il contratto di finanziamento è una figura contrattuale autonoma e distinta da quella del mutuo in senso proprio, come disciplinato dall’articolo 1813 del Cc, che ha natura traslativa. La caratteristica del contratto di finanziamento, invero, va ravvisata nel fatto che con l’incontro dei consensi delle parti si perfeziona il contratto consensuale, ma non si trasferisce in capo al soggetto finanziato la proprietà delle somme oggetto del finanziamento stesso, occorrendo

per tale trasferimento l’elemento ulteriore della consegna delle somme medesime. Dunque il contratto di finanziamento può essere definito un contratto consensuale, oneroso e atipico che assolve a una funzione creditizia.

Tribunale di Trento, sentenza 15 aprile 2011 n. 289

Banche - Comunicazione dei dati del cliente alla centrale rischi - Illegittimo trattamento dei dati personali - Conseguenze - Presupposti della segnalazione - Stato di insolvenza - Onere della prova gravante sul cliente. (Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, articolo 11)

Nell’ipotesi in cui sia accertata l’illegittimità del trattamento dei dati personali avvenuto, in particolare, mediante comunicazione da parte dell’istituto bancario del nominativo del cliente in sofferenza alla centrale rischi, spetta a quest’ultimo, ex articolo 11 del Dlgs n. 196 del 2003 il risarcimento dei relativi danni, con possibilità di ottenere, altresì, la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata. La segnalazione, peraltro, può ritenersi legittima allorché basata su di una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente posto a sofferenza, che tenga conto, in particolare, di elementi dai quali desumersi uno stato di insolvenza non transitorio e non facilmente reversibile. Nel giudizio instaurato dal soggetto segnalato per il risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione incombe, in particolare, su quest’ultimo l’onere di dimostrare l’insussistenza di tale stato di insolvenza, offrendo idoneo supporto probatorio

in ordine alla propria capacità di saldare tempestivamente il passivo sul conto segnalatogli dalla banca e, quindi, in ordine all’inconsistenza di uno stato conclamato di insolvenza.