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Newsletter 22

Notiziario online – newsletter n.22

Cassazione sentenza 22 marzo 2011 n. 6550

Danno - Cagionato da cose in custodia – Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito - Rilevanza della condotta della vittima - Ammissibilità. (Cc, articoli 1227, 2043 e 2051)

L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 del Cc, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l’una o l’altra dipendano da scelte discrezionali della Pa; su tale responsabilità influisce certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all’articolo 2051 del Cc), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto; diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell’evento ai sensi dell’articolo 1227 del Cc, secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità, purché congruamente e logicamente motivate.

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Per il giudice di legittimità la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’articolo 2051 del Cc, prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Tale responsabilità prescinde, anche, dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, con effetto liberatorio totale o parziale, anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. È precluso, pertanto, in sede di legittimità, soltanto il riesame della valutazione del materiale istruttorio, se congruamente e logicamente motivata, ovvero se non possa censurarsi la motivazione sul punto operata dal giudice di merito.

Cassazione sentenza 1° aprile 2011 n. 7579

Pagamento ricevuto dal creditore a seguito dell’espropriazione presso terzi - Revocabilità - Sussiste. (Rd 267/1942, articolo 24)

In caso di fallimento del debitore è revocabile il pagamento ottenuto dal creditore mediante l’esperimento della procedura esecutiva presso terzi. Siffatto pagamento, se risalente al periodo sospetto, realizza il soddisfacimento del creditore procedente, seppur in forma coattiva, in senso assolutamente analogo a quello attuato liberamente dallo stesso debitore insolvente. Ciò che rileva ai fini della sua revocabilità non è l’atteggiamento psicologico che lo sorregge ma l’effetto che esso procura sull’integrità della garanzia patrimoniale, cui procura lesione, atteso il suo valore comunque preferenziale, compromettendo per l’effetto la par condicio creditorum .