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Newsletter 21

Notiziario online – newsletter n.21

Cassazione sentenza 19 maggio 2011 n. 11016

Danno - Cagionato da cose in custodia – Carattere oggettivo - Conseguenze - Fattispecie – Animali in autostrada. (Cc, articoli 1227, 2043 e 2051)

La responsabilità ex articolo 2051 del Cc per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode.

Cassazione sentenza 27 maggio 2011 n. 11858 -

Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Sentenza di accoglimento della domanda - Effetti solo nei confronti del creditore - Sussiste. (Cc, articolo 2901)

In tema di azione revocatoria, fonte immediata dell’inefficacia relativa dell’atto di alienazione prevista dall’articolo 2901 del Cc è la sentenza del giudice, che legittima altresì il creditore al successivo esperimento di un’azione esecutiva nei confronti dell’acquirente dei beni assoggettati a revocatoria (soggetto estraneo al rapporto obbligatorio in base al quale il creditore abbia agito), con la conseguenza che soltanto a seguito della pronuncia della sentenza di accoglimento della domanda di revoca il creditore può esperire, nei confronti dell’acquirente, tale azione esecutiva con riguardo ai beni oggetto dell’atto revocato.

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In tema di azione revocatoria ordinaria la Suprema corte è ferma nel suo orientamento secondo cui l’azione ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall’atto di disposizione da questi posto in essere. In caso di esito vittorioso, l’azione non travolge l’atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l’effetto tipico di determinare l’inefficacia dell’atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l’azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto Cassazione 13972/2007). È stato anche affermato da parte del giudice di legittimità che colui che ha acquistato un bene, oggetto dell’azione in questione, dal sub acquirente del bene, convenuto in giudizio ai fini della dichiarazione di inefficacia, non ha la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che dichiari detta inefficacia, dal momento che egli non assume la condizione di successore a titolo particolare, ma quella di ulteriore terzo subacquirente, non avendo ricevuto il diritto controverso ma l’immobile oggetto dei plurimi negozi avvenuti in successione.