Sei in: Articoli: NEWS : 2012:

Newsletter 20

Notiziario online – newsletter n.20

Corte d’appello di Roma, sezione I, sentenza 4

aprile 2011 n. 1441

Pagamento coattivo effettuato dal terzo esecutato debitore dell’insolvente - Assimilabilità al pagamento anomalo - Esclusione. (Rd 267/1942, articolo 67, comma 1, n. 2)

Il pagamento coattivo effettuato dal terzo esecutato, a sua volta debitore dell’insolvente, in forza di un provvedimento di assegnazione del giudice dell’esecuzione, non può essere assimilato, in via estensiva, ai fini della configurabilità del pagamento anomalo ex articolo 67, comma 1, n. 2, della legge fallimentare, al pagamento eseguito in forza di delegazione attiva da parte di un terzo debitore del fallito, in quanto è diversa la matrice dell’adempimento del terzo ( iussu iudicis e, quindi, dovuto, ovvero volontario).

Cassazione Sezione II, sentenza 4 maggio 2011 n. 9796

Prezzi e corrispettivi - Corrispettivo – Esecuzione di ulteriori opere non previste nel progetto – Diritto al compenso - Sussiste - Limiti - Potere del giudice. (Cc, articolo 1660)

Nel caso in cui il corrispettivo dell’appalto – secondo un progetto che non preveda l’esecuzione di determinate opere - sia stato stabilito senza alcun riferimento alle opere ulteriormente sopravvenute e realizzate, il prezzo delle necessarie variazioni integrative, a meno che non risulti una contraria volontà

delle parti, non può considerarsi compreso in quello previsto nell’appalto e - anche quando il progetto sia stato predisposto dall’appaltatore – deve essere determinato dal giudice ai sensi dell’articolo 1660 del codice civile.

Cassazione Sezione III, sentenza 19 maggio 2011 n. 11011 -

Locazioni a uso commerciale - Cessione del contratto in caso di trasferimento d’azienda – Responsabilità del cedente - Emendatio libelli . (Legge 392/1978, articolo 36)

In tema di locazione di immobili a uso diverso da quello abitativo, e con riferimento all’ipotesi che, trasferita l’azienda ubicata nell’immobile locato, venga ceduto anche il relativo contratto di locazione, la modificazione del titolo della responsabilità del cedente, ex articolo 36 della legge 392/1978, da solidale a principale, in ragione della mancanza della prescritta comunicazione, non realizza sotto alcun profilo una mutatio libelli preclusa dalle norme processuali che presidiano il regolare svolgimento del contraddittorio, ma integra, al più, una mera emendatio .

****

Com’è noto, nel caso in cui insieme al contratto di locazione sia ceduta anche l’azienda, la cessione deve ritenersi perfezionata con l’accordo cedente-cessionario, mentre la comunicazione al ceduto, con lettera raccomandata o mezzi similari, è condizione di opponibilità allo stesso dell’intervenuto trasferimento del contratto. Secondo una giurisprudenza abbastanza conforme, poi, tra il cedente e il cessionario dell’immobile esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzata dal beneficium ordinis, che consente al locatore di agire nei confronti del cedente dopo che sia rimasta infruttuosa la preventiva richiesta di adempimento, attuata anche attraverso una semplice messa in mora, rivolta al conduttore (Cassazione 12896/2009 e 26234/2007). In caso di cessioni plurime, tutti i cessionari intermedi sono responsabili nei confronti del locatore, a prescindere dal numero delle cessioni e dal loro rapporto di garanzia con il cessionario (Cassazione 10485/2004). All’obbligazione gravante sui cedenti intermedi, infine, va applicata la regola generale della presunzione di solidarietà, ex articolo 1294 del Cc, dal momento che nessun beneficium ordinis è stato per essi previsto o imposto implicitamente o esplicitamente dalla legge.