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Newsletter 19

Notiziario online – newsletter n.19

Cassazione sentenza 12 aprile 2011 n. 8322

Restituzione dell’immobile - Danni – Obbligo contrattuale del conduttore anche alla manutenzione straordinaria - Conseguenze. (Cc, articolo

1591)

La domanda di risarcimento del danno emergente arrecato all’immobile locato, riguardo al quale il conduttore abbia assunto contrattualmente l’obbligazione di provvedere a ogni attività di manutenzione anche straordinaria, non può essere rigettata senza il previo espletamento di una specifica indagine tecnica sulla base degli elementi già ritualmente acquisiti, la quale tenti di isolare, dal coacervo delle complessive spese per lavori eseguiti dal locatore all’immobile ritenute documentate o attendibili, quelle relative ai costi di ripristino del bene nelle condizioni esistenti all’inizio della locazione.

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Secondo la Corte, nella liquidazione equitativa del risarcimento del danno da lucro cessante per ritardata restituzione dell’immobile locato, il giudice deve applicare ragioni congrue, anche se sommariamente indicate, ove intenda ridimensionare i dati a sua disposizione dei ricavi lordi presumibili; tra esse non possono comprendersi decurtazioni per oneri fiscali, comunque a vario o diverso titolo incombenti sul risarcimento, nonché per le conseguenze dirette della mancata disponibilità o per il ripristino o la modifica dei locali, quando il valore locativo è stato calcolato in rapporto al loro stato effettivo; comunque, occorre dare adeguato, anche se solo sommario, conto sia delle ragioni

dell’entità complessiva della decurtazione rispetto al dato certo di partenza costituito dal valore locativo potenziale, soprattutto se di ingente entità, sia della determinazione di riferire la liquidazione all’attualità anziché al tempo dei fatti e di limitare la decorrenza degli accessori.

Cassazione, sentenza 11 aprile 2011 n. 8224

Azione revocatoria - Presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza - Superamento – Onere del convenuto - Contenuto. (Rd 16 marzo 1942 n.267, articolo 67)

Al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall’articolo 67, comma 1, n. 1, della legge fallimentare (nel testo originario) grava sul convenuto l’onere della prova contraria la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell’assenza di circostanze idonee a evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo - invece - la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l’atto revocabile sussistessero circostanze tali da far ritenere a una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell’impresa. Ai fini della prova positiva della inscientia decoctionis , pertanto, la mancanza di protesti cambiari e di procedure esecutive immobiliari a carico della società fallita può, in concreto, non assurgere a decisiva rilevanza, pur trattandosi di indici rivelatori di insolvenza.