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Notiziario online – newsletter n.18

Cassazione, sez. I Civile che, con sentenza 11 gennaio – 10 febbraio 2011, n. 3274

LA PROPOSTA DI CONCORDATO NON PUO' ESSERE MODIFICATA DAL GIUDICE
La corte ha ritenuto condivisibile la tesi secondo cui "il giudice del reclamo potrebbe unicamente accogliere l'impugnazione avverso il rigetto della richiesta di omologazione o respingerla confermando quest'ultimo mentre non potrebbe modificare le condizioni contenute nella proposta", ha ribadito che "il giudice, sia esso il tribunale o la corte d'appello in sede di reclamo, non può omologare una proposta di concordato apportandovi modifiche sostanziali mentre può dettare, laddove necessario, modalità esecutive integrative di quelle previste" (cfr., su tale ultimo punto, Cass. civ., sez. un., 16/7/2008, n. 19506).

Cassazione, sez. I Civile, con sentenza 11 gennaio – 10 febbraio 2011, n. 3274,

Occupandosi di un concordato fallimentare che prevedeva, fra l'altro, la rinuncia alle azioni revocatore nei confronti di una Banca, la Corte ha affrontato il problema dell'abuso del concordato, "consistente in una proposta che, violando la funzione del concordato, assicuri un indebito vantaggio ad alcuni creditori rispetto agli altri".

Dopo aver ritenuto "non contestabile l'applicabilità anche allo strumento concordatario del concetto di abuso del diritto che ha già trovato nella giurisprudenza importanti applicazioni in ambito sostanziale (cfr. Cass. 13208/2010 e 20106/2010) e processuale (Cass. 10634/2010, 1706/2010 e 23726/2007) e che trova fondamento nel principio generale secondo cui l'ordinamento tutela il ricorso agli strumenti che lo stesso predispone nei limiti in cui questi vengono impiegati per il fine per cui sono stati istituiti senza procurare a chi li utilizza un vantaggio ulteriore rispetto alla tutela del diritto presidiato dallo strumento e a chi li subisce un danno maggiore rispetto a quello strettamente necessario per la realizzazione del diritto dell'agente", la Corte ha affermato che "è da escludersi che l'abuso possa consistere nella violazione della par condicio creditorum intesa come trattamento paritario, salve le cause di prelazione, trattandosi di ricostruzione esclusa dallo stesso legislatore dal momento che ..il concordato può essere proposto anche da un creditore o da un gruppo di creditori e poiché nessuno può pensare, come non è pensabile per il terzo, che questi siano normalmente mossi da intenti non speculativi è evidente che il proponente può legittimamente perseguire un risultato ulteriore rispetto a quello che gli competerebbe per tale sola sua qualità, non fosse altro che per compensare il rischio insito nell'operazione".