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Newsletter 16

Notiziario online – newsletter n.16

Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 1° febbraio-23 marzo 2011 n. 6597

Trascrizione - Domanda giudiziale - Trascrizione illegittima - Responsabilità civile del trascrivente - Fondamento giuridico - Responsabilità processuale aggravata - Esclusione - Responsabilità da fatto illecito - Sussistenza - Proponibilità della domanda risarcitoria in un separato giudizio - Ammissibilità. (Cc, articoli 2043, 2652 e 2653; Cpc, articolo 96)

L’azione di risarcimento del danno subito in conseguenza della trascrizione di una domanda giudiziale trova il suo titolo giuridico nell’articolo 2043 del Cc nell’ipotesi di domanda non trascrivibile, in quanto non ricompresa in nessuno dei casi previsti dagli articoli 2652 e 2653 del Cc, dovendosi ravvisare nella formalità eseguita contra legem un vero e proprio fatto illecito (trascrizione illegittima). Ne consegue che la domanda di risarcimento dei danni può, in tale fattispecie, essere proposta in un separato processo e non soltanto nel corso del giudizio relativo alla pronuncia di merito. L’azione risarcitoria trova invece fondamento nell’articolo 96, comma 2, del Cpc, che disciplina la responsabilità processuale aggravata, nell’ipotesi di domanda che, pur essendo astrattamente suscettibile di trascrizione, in concreto non poteva esserlo, non sussistendo il diritto che con quella domanda viene fatto valere (trascrizione ingiusta), sicché solo in tale evenienza è preclusa la possibilità di accertare il danno in un giudizio autonomo.

Cassazione Sezione II, sentenza 10 marzo 2011 n. 5734 - Pres.

Risoluzione - Clausola risolutiva espressa – Esercizio - Rinuncia - ammissibilità. (Cc, articoli 1372, 1456 e 1465)

In presenza di clausola risolutiva espressa costituisce rinuncia al relativo effetto risolutivo il comportamento del contraente che, dopo essersi avvalso della facoltà di risolvere il contratto manifesti in modo non equivoco l’interesse alla tardiva esecuzione del contratto stesso. Deve, in particolare, interpretarsi in tale senso qualunque manifestazione della volontà, sia in forma espressa che tacita, da cui desumere il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia.

Cassazione Sezione II, sentenza 10 marzo 2011 n. 5745

Risoluzione - Inadempimento - Rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita - Immobile privo dei certificati di agibilità – Legittimità del rifiuto. (Cc, articoli 1453, 1460, 1470 e 1477)

Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del comune - nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giustificato, perché l’acquirente ha interesse a ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi essenziali.