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Newsletter 43

Notiziario on line – news letter n.43

PRESCRIZIONE Interruzione - Trattative per comporre bonariamente la controversia Riconoscimento implicito del diritto altrui - Esclusione - Conseguenze. (Cc, articoli 2937 e 2944) Le trattative per comporre bonariamente una vertenza, le proposte, le concessioni e persino le rinuncie a scopo transattivo di una delle parti, se non raggiungano l’effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l’ammissione, totale o parziale, della fondatezza della pretesa avversaria e non rappresentando, pertanto, un riconoscimento, anche solo implicito, del diritto altrui (giusto disposto dell’articolo 2944 del codice civile), non possono avere efficacia interruttiva della prescrizione, né integrare gli estremi della rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, non costituendo fatti incompatibili in via assoluta (senza, cioè, possibilità di diverse interpretazioni) con la volontà di avvalersi di tale causa estintiva del diritto altrui, così come richiesto dall’articolo 2937, comma 3, del codice civile. (M.Fin.)n Sezione III, sentenza 6 marzo 2008 n. 6034 - Pres. Varrone; Rel. Filadoro; Pm (conf.) Iannelli; Ric. Saccona; Controric. Fondiaria Sai Spa

BANCHE Consegna in pegno a una banca da parte del fideiussore di somme o di libretto di deposito al portatore - Pegno irregolare - Presupposti. (Cc, articoli 1180, 366, 1375, 1851 e 1949) Qualora un fideiussore, a garanzia di altrui debiti già scaduti nei confronti di una banca, dia in pegno una somma di denaro o un libretto di deposito al portatore emesso dalla banca medesima, la possibilità di qualificare tale negozio come pegno irregolare dipende dagli accordi intercorsi tra le parti e, in particolare, dal fatto che, in base a tali accordi (da interpretare ed eseguire secondo buona fede), sia stata concessa alla banca anche la facoltà di immediatamente disporre della somma ricevuta o di quella depositata sul libretto, e che resti escluso l’intento di estinguere subito il debito e di provocare la conseguente surrogazione del fideiussore nel diritto della banca creditrice verso il debitore principale. Solo ove invece ricorre l’ipotesi da ultimo evocata, la consegna alla banca delle somme o del libretto di deposito assume immediata funzione solutoria e perciò preclude alla banca medesima di ulteriormente pretendere l’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore principale, impedendo che tale obbligazione possa continuare a produrre interessi a beneficio di detta banca. (M.Pis.) n Sezione I, sentenza 15 febbraio 2008 n. 3794 - Pres.Criscuolo; Rel. Rordorf; Pm (conf.) Apice; Ric. Del.Me. Srl; Controric. Intesa San Paolo Spa

FALLIMENTO Ammissione tardiva al passivo - Decreto del giudice delegato di rigetto - Provvedimento inesistente - Effetti. (Rd 267/1942, articoli 97 e 101) Il decreto del giudice delegato che rigetta la domanda di ammissione tardiva di un credito al passivo fallimentare è atto radicalmente inesistente, in quanto emesso da un giudice privo di poteri decisori, e pertanto insuscettibile di produrre effetti giuridici. Il giudice dinanzi al quale esso venga impugnato con uno dei mezzi previsti dal codice di rito non può perciò pronunciare nel merito o rimettere le parti dinanzi al primo giudice, non essendo mai stato instaurato un giudizio contenzioso suscettibile di prosecuzione, ma deve limitarsi a dichiarare l’inesistenza del provvedimento impugnato, restituendo le parti nella situazione in cui esse si trovavano prima della pronuncia del provvedimento dichiarato inesistente. (M.Pis.) n Sezione I, sentenza 8 febbraio 2008 n. 3017 - Pres. Proto; Rel. Petitti; Pm (conf.) Russo; Ric. Banca di credito cooperativo La Riscossa di Regalbuto Scarl; Controric. Fallimento D’Angelo