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Newsletter 13

Notiziario online – newsletter n.13

Cassazione Sez. II, sentenza 31 gennaio 2011 n. 2169

Difformità e vizi dell’opera - Rovina e difetti cose immobili - Scoperta del vizio - Momento – Condizioni - Fattispecie. (Cc, articolo 1669)

In tema di responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell’articolo 1669 del Cc, l’identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti perché possa individuarsi la scoperta del vizio ai fini del computo dei termini annuali posti dalla norma - il primo di decadenza per effettuare la denuncia e il secondo, che dalla denuncia stessa inizia a decorrere, di prescrizione per promuovere l’azione - deve effettuarsi sia con riguardo alla gravità dei difetti dell’edificio che con riguardo al collegamento causale dei dissesti all’attività progettuale e costruttiva espletata.

Non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo, la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenziale e prescrizionale) deve ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione delle disposte relazioni peritali. Deriva, da quanto precede, pertanto, che la denuncia di gravi vizi da parte del committente può implicare una idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione e, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione e imputazione delle loro cause, per l’un effetto, alla data della denuncia e, per l’altro, a data a essa convenientemente anteriore. (In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha ritenuto incensurabile, sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza di merito che aveva ritenuto di far decorrere solo dall’acquisizione della consulenza tecnica in corso di causa il termine prescrizionale, atteso che risponde alla normalità dei casi che si abbia piena consapevolezza dell’entità e soprattutto della eziologia del vizio apparente solo a seguito di approfondite indagini tecniche) .

Cassazione Sez. III, sentenza 25 gennaio 2011 n. 1748

Leasing di godimento - Condizioni - Elementi - Leasing traslativo - Differenze. (Cc, articolo 1526)

Ricorre la figura del leasing di godimento allorquando: l’insieme dei canoni di cui il contratto prevede il pagamento per l’arco della sua durata è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell’operazione di acquisto e concessione in godimento del bene e lascia non coperta una non irrilevante parte di questo capitale, il prezzo pattuito per l’opzione è di corrispondente altezza, è prevista un’alternativa all’opzione sotto forma di rinnovazione del contratto. Al contrario, se l’insieme dei canoni che devono essere pagati dal conduttore remunera interamente il capitale impiegato nell’operazione e il prezzo di opzione è in rapporto a quell’insieme sostanzialmente irrilevante, in questo caso per accertare se si è in presenza di un leasing traslativo ovvero di un leasing di godimento occorre porre a raffronto, non l’insieme dei canoni e il prezzo d’opzione, ma il prevedibile valore residuo del bene alla scadenza del contratto e il prezzo d’opzione, perché se il primo sopravanza in modo non indifferente il secondo, ciò sta a significare che i canoni hanno incluso per una parte il corrispettivo del valore d’uso e per un’altra il corrispettivo del valore d’appartenenza.