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Notiziario online – newsletter n.11

Corte di cassazione – Sez.III civile - Sentenza 3 dicembre 2010-25 gennaio 2011 n. 1735

Grava sul conduttore l’obbligo di verificare che l’immobile affittato sia idoneo all’uso

Locazioni - Immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo - Obbligazioni del locatore - Inidoneità del bene locato allo svolgimento dell’attività che il conduttore vi intende esercitare - Impossibilità di conseguire le autorizzazioni amministrative necessarie - Inadempimento del locatore - Esclusione. (Cc, articoli 1454, 1575 e 1578; legge 392/1978).

Nei contratti di locazione relativi a immobili destinati a un uso diverso da quello abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche dell’immobile siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato. Non esistendo alcun onere per il locatore di conseguire tali autorizzazioni, non è configurabile a suo carico alcuna responsabilità per inadempimento qualora il conduttore non riesca a ottenerle, nonostante il diniego da parte dell’amministrazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato. Solo nel caso in cui il rilascio delle licenze amministrative necessarie allo svolgimento dell’attività abbia formato oggetto di una specifica pattuizione, allora la destinazione particolare dell’immobile (tale da richiedere che esso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze) assumerà rilievo quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell’obbligazione assunta dal locatore di garantire il pacifico godimento dell’immobile in relazione all’uso convenuto. Non è sufficiente, invece, la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stata stipulata per un certo uso e l’attestazione del riconoscimento della idoneità dell’immobile da parte del locatore.

Cassazione Sez. II, sentenza 3 dicembre 2010 n. 24640 -

Azione revocatoria - Accoglimento - Effetti – Traslativi del bene oggetto dell’azione - Esclusione - Conseguenze - Sopravvenuta legittimazione del curatore fallimentare rispetto ad azioni che presuppongono un diritto di proprietà sul bene - Esclusione. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 67)

L’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare non determina alcun effetto restitutorio in favore del disponente fallito né, tantomeno, alcun effetto traslativo in favore della massa dei creditori, ma comporta, viceversa, la (sola) inefficacia (relativa) dell’atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all’esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, a ogni altro effetto, l’atto di alienazione nei confronti dell’acquirente. Deriva da quanto precede, pertanto, che il positivo accoglimento della revocatoria non può produrre una successione nella titolarità del bene controverso, idonea a fondare la legittimazione (sopravvenuta) del curatore fallimentare rispetto ad azioni che presuppongono l’esistenza di un diritto di proprietà su quel bene e a impugnare la sentenza emessa in giudizi introdotti dal titolare di quel diritto o - come nella specie - dal custode giudiziario in sostituzione del titolare.