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Newsletter 8

Notiziario online – newsletter n.8

Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza 12 gennaio 2011 n. 534

Leasing - Bene concesso in leasing - Danneggiamento - Diritto al risarcimento – Legittimazione

Qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in leasing la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore, qualora lo stesso sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa nonché allo stesso, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, siano stati trasferiti tutti i rischi di questa.

Precedenti per leasing finanziario

Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza 16 novembre 2007 n. 23794

Contratti in genere - Autonimia contrattuale - In genere - Leasing - Appalto con effetti traslativi della proprietà - Leasing finanziario - Legittimazione dell'utilizzatore ad esercitare nei confronti del fornitore le azioni scaturenti dal contratto di fornitura - Sussistenza - Fondamento - Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988 - Parametro normativo di riferimento - Configurabilità.
Nell'ambito del contratto di leasing finanziario l'utilizzatore é legittimato ad agire nei confronti del fornitore per sentir accertare quale sia l'esatto corrispettivo spettante allo stesso fornitore, così come é legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto ovvero al risarcimento dl danno da inesatto adempimento del contratto stesso, atteso che, con la conclusione del contratto di fornitura viene a realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza (sicché ai sensi dell'art. 1705 comma secondo, cod. civ., il mandante ha diritto di far propri di fronte ai terzi in via diretta e non in via surrogatoria i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l'esecuzione dell'affare, a condizione che egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso, potendo peraltro il mandante esercitare nei confronti del terzo le azioni derivanti dal contratto stipulato dal mandatario volte ad ottenerne l'adempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento). Tale principio é conforme alle norme introdotte nell'ordinamento italiano con l'esecuzione data alla convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, con la legge 14 luglio 1993, n. 259 norme che, ancorché non immediatamente applicabili nella controversia oggetto di esame, possono costituire un utile raffronto per la ricostruzione della disciplina dell'inadempimento del fornitore.

Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza 27 luglio 2006, n. 17145

Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere - Leasing finanziario - Legittimazione da parte dell'utilizzatore ad esercitare in proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie
In caso di leasing finanziario -atteso che con la conclusione del contratto di fornitura viene a realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza (sicché ai sensi dell'art. 1705 secondo comma, cod. civ. il mandante ha diritto di far propri di fronte ai terzi in via diretta e non in via surrogatoria i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l'esecuzione dell'affare, a condizione che egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso, potendo il mandante peraltro esercitare in confronto del terzo le azioni derivanti dal contratto stipulato dal mandatario volte ad ottenerne l'adempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento) - l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo può invece proporre la domanda di risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing - cui essa è estranea - solamente in presenza di specifica clausola contrattuale con la quale venga all'utilizzatore dalla società di leasing trasferita la propria posizione sostanziale. Il suo accertamento, trattandosi di questione concernente non già la "legitimatio ad causam" bensì la titolarità attiva del rapporto, è rimesso al giudice del merito in relazione al singolo caso concreto.