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Newsletter 6

Notiziario online – newsletter n.6

Cassazione civile, sez. I , 29 luglio 2011, n. 16737 - Pres. Proto - Est. Scaldaferri.

Fallimento e procedure concorsuali - Revocatoria fallimentare - Sentenza di primo grado - Immediata esecutività per i capi condannatori - Configurabilità.

La sentenza di revocatoria fallimentare, anche se oggetto di impugnazione, costituisce titolo esecutivo, anticipatamente rispetto al suo passaggio in giudicato, per il capo di condanna alle restituzioni verso la massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, nonostante la natura di accertamento costitutivo in cui tale azione si sostanzia; da un lato, invero, l’art. 282 codice procedura civile non opera distinzioni fra tipologie di sentenze, dall’altro, la stessa riformata disciplina fallimentare contempera il credito della massa (che obbliga all’accantonamento di quanto restituito) con il credito del convenuto (ammesso con riserva).

Corte di Cassazione, 29 novembre 2011 n. 25239

In tema di danni causati da cose in custodia (nella fattispecie infiltrazioni di acqua) Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste l'obbligo di risarcimento danni da parte del condominio in favore del proprietario di un magazzino se questi abbia adibito il locale a negozio,

Corte di Cassazione, 23 novembre 2011 n. 24739

In tema di contratto preliminare di compravendita e di esecuzione in forma specifica, non può essere considerato inadempiente il promissario acquirente che nell'ambito di un procedimento per esecuzione specifica non ha formulato offerta per il pagamento del prezzo se nel contratto si era prevcisto che il pagamento dovesse avvenire al momento del passaggio di proprietà.

Corte di Cassazione, 3 novembre 2011 n. 22759

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio "in itinere" non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede tra il luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada".