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Newsletter 5

Notiziario online – newsletter n.5

Treviso Tribunale , 01 dicembre 2011 -
Locazione finanziaria - Inadempimento dell'utilizzatore - Risoluzione del contratto - Determinazione del valore del bene - Clausola risolutiva espressa - Fattispecie.

Non è ammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 669 quater e 696 c.p.c. diretto a determinare il valore di un immobile già oggetto di un contratto di leasing, nel caso in cui il concedente abbia agito per la differenza tra il proprio credito derivante dalla risoluzione contrattuale e il valore attribuito al bene, ma la clausola risolutiva espressa del contratto gli consenta di agire per l’intero. (Nel caso di specie, il contratto prevedeva l’obbligo dell’utilizzatore di restituire l’oggetto della locazione finanziaria, di pagare i canoni scaduti e quelli a scadere, compreso il riscatto, con obbligo della concedente di restituire l'eventuale ricavato dalla vendita o dal reimpiego del bene al netto delle relative spese).

Cassazione civile, sez. I , 15 luglio 2011, n. 15701

Fallimento - Locazione finanziaria - Credito del concedente da soddisfarsi al di fuori del riparto - Ammissione al passivo prima della vendita o nuova allocazione del bene.
Fallimento - Locazione finanziaria - Credito del concedente - Esclusione dal concorso sostanziale - Sottoposizione al concorso formale - Accertamento del passivo - Necessità.

Quella parte di credito che, a norma dell'articolo 72 quater, legge fallimentare, è destinata a soddisfarsi al di fuori del riparto sul bene oggetto di locazione finanziaria deve essere ammessa al passivo anche se non si è ancora proceduto alla vendita o alla nuova allocazione del bene.

Il credito che, a norma dell'articolo 72 quater, legge fallimentare, è destinato a soddisfarsi sul bene oggetto di locazione finanziaria al di fuori del concorso sostanziale con gli altri creditori, è comunque sottoposto al concorso formale e deve pertanto essere verificato in sede di accertamento del passivo. Massimario, art. 72quater l. fall.

Tribunale Treviso, 06 maggio 2011
Fallimento – Contratto di leasing – Risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore avvenuta prima della dichiarazione di fallimento – Art. 72 quater l.f. – Applicabilità.

L’art. 72 quater l.f., che disciplina la sorte del contratto di leasing sciolto dal curatore in pendenza della procedura fallimentare, si applica anche nel caso in cui il contratto sia stato risolto, per inadempimento dell’utilizzatore, prima della dichiarazione di fallimento. Conseguentemente il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene, mentre la sua domanda di ammissione al passivo è inammissibile prima della riallocazione del bene.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo devono ritenersi ammissibili la formulazione di nuove eccezioni, così come la produzione di nuovi documenti e l'assunzione di nuove prove. L'opponente potrà pertanto produrre nuovi documenti anche dopo il deposito del ricorso, qualora intenda con essi fornire la prova contraria dei fatti allegati dal curatore a sostegno delle proprie nuove eccezioni.

Appello Torino, 30 novembre 2010 - Pres. Griffey - Est. Stalla.

Azione revocatoria fallimentare - Art. 67 n. 2, primo comma L. Fall. (ante riforma attuata con D.lgs. n. 5 del 16 gennaio 2006) - Locazione finanziaria - Accordo di compensazione con il fornitore concluso nel periodo “sospetto” - Pagamento con mezzi anormali - Insussistenza.
Azione revocatoria fallimentare - Art. 67, secondo comma L. Fall. (ante riforma attuata con D.lgs. n. 5 del 16 gennaio 2006) - Prova della conoscenza dello stato di insolvenza - Equiparazione di una società finanziaria ad una banca - Insussistenza.
Azione revocatoria fallimentare - Conoscenza dello stato di insolvenza - Indici di bilancio: insufficienza, in assenza di altri indizi concordanti.
Azione revocatoria fallimentare - Conoscenza dello stato di insolvenza - Piani di rientro rispettati: insufficienza, in assenza di altri indizi concordanti.

Il pagamento ricevuto dal locatore finanziario, a seguito dell’inadempimento del locatario, mediante riscossione dei depositi infruttiferi costituiti in garanzia dal fornitore, successivamente fallito, a fronte dell’acquisto da parte del fornitore del credito del locatore verso il locatario (nel caso di specie, una società partecipata dalla società fornitrice) non costituisce pagamento con mezzi anormali, revocabile ai sensi dell’art. 67 n. 2 primo comma L.Fall. (ante riforma attuata con D.lgs. n. 5 del 16 gennaio 2006), anche se concluso nel periodo “sospetto”.

Nell’ambito dell’azione revocatoria fallimentare la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del tradens da parte dell’accipiens, non può desumersi sic et simpliciter dalla qualificazione professionale dell’accipiens, se trattasi di una società di leasing che, quanto ad avvedutezza ed esperienza valutativa, non può essere equiparata tout court ad una banca.

Nell’ambito dell’azione revocatoria fallimentare, la valutazione della prova della conoscenza dello stato di insolvenza del tradens, mediante i cc.dd. “indici” di bilancio (sulla solidità patrimoniale, sulla situazione finanziaria e sulla riclassificazione del conto economico) deve essere condotta con estrema cautela, costituendo prova certa e positiva dello stato di insolvenza solo quando i risultati dell’analisi dei bilanci si pongano in termini di assoluta evidenza e di lampante conclusività, ovvero si possano corroborare in forza di altri e più oggettivi elementi di giudizio, acquisibili all’interno del più vasto compendio istruttorio di causa.

I piani di rientro concordati con la società, successivamente fallita, non sono sufficienti, di per sé, a provare lo stato di insolvenza quando vengano rispettati.