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Cassazione III Civile del 6 – 27 ottobre 2011, n. 22402

Sinistro, assicurativo, risarcimento, datore di lavoro, danni al dipendente, motivi di lavoro

"Se la lesione del credito (nella specie: da prestazione lavorativa del dipendente) deriva da un fatto per la cui imputabilità la legge preveda uno speciale criterio d'imputazione (come nel caso dell'art. 2054 c.c.) quel criterio trova applicazione anche nella causa promossa dal creditore nei confronti del responsabile del fatto illecito, non essendovi ragioni per limitarne l'applicabilità al solo caso della domanda proposta direttamente dalla vittima primaria, giacché il fatto genetico del danno è il medesimo anche per gli altri soggetti danneggiati. "

Svolgimento del processo

1.- Rimasti due carabinieri assenti per taluni giorni dal servizio a seguito delle lesioni riportate nel 1986 per lo scontro tra il veicolo sul quale viaggiavano ed un automezzo del Comune di ... , nel 1993 il Ministero della difesa agì giudizialmente nei confronti del Comune, del conducente e della società assicuratrice per il risarcimento del danno conseguito alla mancata prestazione lavorativa dei due militari, ai quali aveva corrisposto "a vuoto" lo stipendio per complessive lire 2.274.610 (equivalenti ad Euro 1.174, 74).

Resistette la sola Uniass s.p.a., che eccepì tra l'altro l'improponibilità della domanda per inosservanza della condizione di proponibilità di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 (richiesta di risarcimento all'assicuratore con raccomandata a.r.).

Per tale ragione il pretore di ... rigettò la domanda con sentenza n. 52 del 1998 e condannò il Ministero alle spese.

2.- La Corte drappello di Reggio Calabria ha respinto il gravame del Ministero (con compensazione delle spese) con sentenza pubblicata il 29.10.2005 sul rilievo che era bensì infondato il motivo d'appello col quale il soccombente s'era doluto della violazione dell'art. 184 c.p.c. per non essere stato posto in condizione di produrre documenti (peraltro versati in appello) e di formulare istanze istruttorie, ma che esso (il Ministero) non poteva avvalersi della presunzione posta dall'art. 2054, secondo comma, c.c. a carico di ciascun conducente, che concerne solo i "danni cagionati direttamente dalla circolazione dei mezzi ai terzi utenti della strada"; sicché la domanda:

andava rigettata per non avere il Ministero provato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo del Comune ex art. 204 3 c.c..

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Ministero della difesa, affidandosi ad un unico motivo.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è tempestivo per essere stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 14.12.2006, ultimo giorno utile, essendo irrilevante che la missiva per la notifica a mezzo posta sia stata spedita il giorno successivo.

2. Sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2043 c.c..

Si sostiene che il fatto genetico della perdita economica per l'amministrazione (per aver corrisposto emolumenti ai due dipendenti assenti dal servizio) è pur sempre uno scontro tra veicoli, sicché, pur in difetto di prova della responsabilità esclusiva del conducente di quello del Comune convenuto, si sarebbe dovuta fare applicazione della presunzione di paritetica responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. e non già dell'art. 2043 c.c., con la conseguente condanna dei convenuti al pagamento della metà del danno subito dalla pubblica amministrazione.

2.1.- La censura è fondata.

Se la lesione del credito (nella specie: da prestazione lavorativa del dipendente) deriva da un fatto per la cui imputabilità la legge preveda uno speciale criterio d'imputazione (come nel caso dell'art. 2054 c.c.) quel criterio trova applicazione anche nella causa promossa dal creditore nei confronti del responsabile del fatto illecito, non essendovi ragioni per limitarne l'applicabilità al solo caso della domanda proposta direttamente dalla vittima primaria, giacché il fatto genetico del danno è il medesimo anche per gli altri soggetti danneggiati.

Il diritto al risarcimento del terzo titolare del diritto di credito resta peraltro soggetto allo stesso termine di prescrizione (nella specie: due anni, ex art. 2947, secondo comma, c.c.) ed alle stesse condizioni di proponibilità contemplate dalla legge per far valere i diritti derivanti dai danni da circolazione dei veicoli a motore (nella specie: richiesta ex art. 22 della l. n. 990 del 1969), volta che alla responsabilità presunta fa da contraltare un termine di prescrizione più breve anche per rendere possibile la prova liberatoria prima che il decorso del tempo la renda particolarmente difficile.

3.- La sentenza va cassata, essendosi discostata dal primo dei principi enunciati.

Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d'appello in diversa composizione e che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione, farà peraltro applicazione anche del secondo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione.