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Newsletter 39

Notiziario online – newsletter n.39

Tribunale Bassano del Grappa, 07 ottobre 2011 - Pres. Gatto - Rel. Margherita Brunello.

Concordato preventivo - Revoca dell'ammissione - Richiesta di fallimento del pubblico ministero - Sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 6 e 7 l.f. - Esclusione.

La facoltà, prevista dall'articolo 173, legge fallimentare, per il pubblico ministero di chiedere il fallimento nell'ambito del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo è autonoma e distinta dall'atto d'impulso previsto dagli articoli 6 e 7 della medesima legge e prescinde dalla sussistenza dei requisiti da dette norme richiesti.

Tribunale Perugia, 15 luglio 2011 - Pres. Criscuolo - Est. Rana.

Concordato preventivo – Decreto di ammissione alla procedura – Richiesta di revoca – Insussistenza dei presupposti – Rigetto.

Concordato preventivo – Comportamenti distrattivi o depauperativi finalizzati all'ammissione alla procedura – Prova – Insussistenza – Abuso del diritto – Inconfigurabilità.

Gli atti fraudolenti posti in essere dall'imprenditore, ammesso al concordato preventivo, ai danni del ceto creditorio o di alcuni dei creditori, in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale, se non incidono sull'attendibilità della proposta non legittimano un provvedimento di revoca, mentre soltanto i creditori, in tale sede, informati dal commissario giudiziale, potranno sanzionare l'imprenditore non accettando la proposta concordataria.
Costituisce abuso dello strumento concordatario, di cui non sussiste prova nel caso di specie, il comportamento distrattivo o depauperativo posto in essere dal debitore al solo preordinato scopo di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e costringere i creditori ad accettare una proposta costruita in modo tale da apparire migliore rispetto alla prospettiva fallimentare.

Cassazione, Sezione terza, con sentenza 7 ottobre - 16 novembre 2010, n. 23093,

CESSIONE DI CREDITO: NESSUNA EFFICACIA SENZA LA COMUNICAZIONE

Nel caso di opposizione a precetto nei confronti di una società dichiaratasi cessionaria del credito, la S.C. ha ribadito che "la cessione del credito presenta un momento consensuale, che è quello della cessione ed il momento successivo della efficacia verso il debitore ceduto, per la quale è necessaria la relativa comunicazione. Ne deriva che, se il debitore ceduto eccepisce tempestivamente il difetto di legittimazione attiva, per la mancata comunicazione della cessione, spetta al cessionario la dimostrazione della titolarità della azione creditoria e della consistenza del credito azionato.