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Newsletter 38

Notiziario on line – news letter n.38

LA CORTE DICE NO ALL'ESDEBITAZIONE SENZA LA PARTECIPAZIONE DEI CREDITORI
Con sentenza 30/05/2008 n. 181, pres. BILE, rel. NAPOLITANO, la CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio".

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L'AZIONE REVOCATORIA E I SUOI PRESUPPOSTI SECONDO LA GIURISPRUDENZA
Tizio
, dopo aver garantito con fideiussione personale i debiti contratti da Caio con la Banca Alfa, vende quasi tutto il proprio patrimonio immobiliare a Sempronio. Il Tribunale accoglie l'azione revocatoria instaurata dalla Banca Alfa; la Corte di Appello conferma.
Rigettando il ricorso dell'acquirente Sempronio, la S.C. di Cassazione, Sezione seconda, con sentenza 3 marzo - 23 maggio 2008, n. 13404, Presidente Triola, Relatore D’Ascola, osserva:

1) EVENTUS DAMNI in materia di azione revocatoria, l'"eventus damni" può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in danaro, più facilmente occultabile) (Cass. n. 4578/98; 15265/06), perché l'atto di disposizione del debitore determina in tal caso maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass. 3470/07; 7767/07) e può comprometterne la fruttuosità (Cass. 15880/07). Onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, è quello di provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 5972/05; 11471/03).

2) PLURALITA' DI ATTI ONEROSI E REVOCATORIA agli effetti dell'azione revocatoria deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che risulti collegato con uno o più atti successivi, in guisa da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo (Cass. 3356/77; Cass. 1341/96; 1804/00). In tal caso, il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma può rivolgere l'impugnativa contro uno qualsiasi dei vari atti, secondo il proprio interesse, e quindi eventualmente contro quello che abbia maggiore portata economica e nel quale meglio si rivelino gli elementi della frode Cass. n. 624/65 in Giust. civ. 1965, 1108);

3) SCIENTIA FRAUDIS la scientia fraudis può desumersi da elementi indiziari. Tale consapevolezza è desumibile:
1) dall'acquisto contestuale di una pluralità di beni da parte di un unico soggetto,
2) dalla particolare qualifica professionale del medesimo (es. notaio),
3) dal pagamento di un prezzo inferiore al valore di mercato del bene,
4) dal fatto che l'alienante si fa anticipare la somma necessaria per pagare l'Invim.

4) FIDEIUSSIONE E INSORGENZA DEL CREDITO in caso di prestazione di fideiussione l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione o del tentativo di esazione da parte dell'istituto mutuante (Cass. 9349/02; 1413/06).