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Newsletter 37

Notiziario online – newsletter n.37

Tribunale Treviso, 06 maggio 2011 - - Pres., est. Fabbro.

Fallimento – Contratto di leasing – Risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore avvenuta prima della dichiarazione di fallimento – Art. 72 quater l.f. – Applicabilità.

L’art. 72 quater l.f., che disciplina la sorte del contratto di leasing sciolto dal curatore in pendenza della procedura fallimentare, si applica anche nel caso in cui il contratto sia stato risolto, per inadempimento dell’utilizzatore, prima della dichiarazione di fallimento. Conseguentemente il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene, mentre la sua domanda di ammissione al passivo è inammissibile prima della riallocazione del bene.

Tribunale Roma, 01 ottobre 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Di Marzio.

Fallimento - Locazione finanziaria - Risoluzione del contratto in data anteriore all'apertura del concorso - Clausola risolutiva espressa - Diritto del concedente alla restituzione del bene ed all'insinuazione al passivo del credito residuo.
Revocatoria fallimentare - Atti revocabili - Partecipazione del fallito - Necessità.

Qualora il contratto di locazione finanziaria si sia risolto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (nella specie per effetto di comunicazione con la quale il concedente ha comunicato l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto) il concedente ha diritto di ottenere la restituzione del bene e di essere ammesso al passivo per il residuo credito vantato.
Oggetto dell'azione revocatoria ex art. 67 II comma L.F. sono unicamente gli atti compiuti con la partecipazione del fallendo. Non può quindi essere oggetto di revocatoria la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa formulata contro il fallendo da soggetto altro e diverso.

Corte di Cassazione, 29 agosto 2011 n. 17707

La vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di abitabilità, incidendo sull'attitudine del bene compravenduto ad assolvere la sua funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilità e, configurando un'ipotesi di vendita di aliud pro alio , legittima l'acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene.

Corte di Cassazione, 29 luglio 2011 n. 16738

In sede di omologazione del concordato preventivo , il giudice, i cui poteri si limitano al controllo di legalità della procedura (con la conseguente esclusione di ogni valutazione in ordine al merito della proposta), può, tuttavia, verificare l'eventuale abuso dell'istituto in questione e cioè il reale intento di "piegare" il concordato a finalità diverse da quelle per cui è predisposto: per la configurabilità dell'abuso del diritto non è sufficiente che la proposta appaia poco conveniente al debitore, anche in relazione alle previste modalità di soddisfazione dei creditori, o che la stima dei beni sia ritenuta da lui inadeguata, occorrendo invece che le modalità di utilizzazione del concordato rivelino l'intento di piegare tale strumento a finalità diverse da quelle per cui è predisposto, e che consistono nell'agevolare la soluzione anticipata della crisi d'impresa mediante una soluzione che tuteli i diritti di tutti i creditori con le modalità approvate dalla maggioranza, senza arrecare al fallito un pregiudizio.

Corte di Cassazione, 15 luglio 2011 n. 15699

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la fase della liquidazione avviene ad opera della procedura concorsuale tramite i suoi organi, e tra essi il liquidatore giudiziale, la cui designazione può anche costituire oggetto della proposta del debitore volta a fissare le modalità di esecuzione del piano, ai sensi dell’art. 182 legge fallim., ma nel necessario rispetto dei requisiti soggettivi – tra cui le incompatibilità di cui all’art. 28 legge fallim. – previsti per la nomina a curatore ed ivi richiamati; in difetto, la designazione sostitutiva compete al tribunale, che non può tuttavia attribuire al giudice delegato, investito di limitati poteri di controllo, altresì la facoltà di nomina dei professionisti la cui opera sia richiesta nella fase di gestione, appartenendo tale prerogativa e responsabilità al medesimo commissario liquidatore.