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Notiziario on line – news letter n.37

IL PROBLEMA DEI DANNI DA VACANZA ROVINATA

Gli attori, che avevano visto compromessa la propria vacanza dalle condizioni di impraticabilità del mare durante tutto il loro soggiorno a causa dello scarico abusivo compiuto da una petroliera, lamentavano la mancata adozione da parte del tour operator di misure idonee a fornire loro servizi alternativi durante il soggiorno e chiedevano di essere indennizzati per il danno loro derivato a causa di tale comportamento della società convenuta.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda liquidando in favore degli attori una somma pari alla metà del costo della vacanza. Il Tribunale confermava.
La S.C. di Cassazione, Sezione terza civile, con sentenza 3 dicembre 2007, 24 aprile 2008, n. 10651, Presidente Varrone, Relatore Bisogni, dopo aver tracciato la nozione di "viaggio tutto compreso" (travel package o pacchetto turistico), ha chiarito che "la disciplina di recepimento della direttiva comunitaria, attualmente trasposta nel codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, articoli da 82 a 100), assicura agli imprenditori la possibilità di perseguire la conservazione del contratto mediante offerte alternative e ai consumatori l'opportunità di non subire o ridurre il danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione che costituisce nel suo complesso il pacchetto turistico".
In particolare, secondo la Corte, "deve ritenersi logica e coerente con la ratio della direttiva comunitaria una interpretazione che renda applicabile la norma anche quando a venir meno non sono i servizi riconducibili all'attività del tour operator ma piuttosto i presupposti estrinseci della vacanza che rendono rilevanti e utili i servizi offerti dal tour operator. Il metro di valutazione per l'applicazione della norma deve essere quindi quello dell'utente dei servizi che ha diritto a fruire attraverso di essi a quelle utilità tipiche del soggiorno, della vacanza o del viaggio che il tour operator ha posto sul mercato. In queste utilità rientrano ad esempio le possibilità di accesso alle attrattive ambientali, artistiche o storiche che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare quello specifico pacchetto turistico, sicché la impossibilità di accedere ad esse costituisce il venir meno di un presupposto essenziale di utilizzazione del servizio che l'organizzazione e la struttura ricettiva dell'organizzatore del viaggio mettono a disposizione del consumatore".