Sei in: Articoli: NEWS : 2011:

Newsletter 32

Notiziario online – newsletter n.32

Cassazione Sezione I, sentenza 4 giugno 2010 n. 13622

Regime patrimoniale (comunione legale ecc.) - Fondo patrimoniale - Alienazione dei beni - Clausola che ne preveda la disponibilità con il solo consenso dei coniugi - Articolo 169 del Cc - Interpretazione - Conseguenze - Ipoteca giudiziale - Esclusione. (Costituzione, articolo 31; Cc, articolo 169)

Un'interpretazione costituzionalmente corretta dell'articolo 169 del Cc (secondo cui se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o utilità evidente) impone una lettura dello stesso senso che qualora l'atto costitutivo si discosti per quanto concerne l'alienazione e la costituzione di vincoli sui beni del fondo da quanto previsto nell'articolo, resta in ogni caso ferma, quanto meno, la disposizione contenuta nell'ultima frase dell'articolo stesso secondo cui gli atti in questione possono essere presi nei soli casi di necessità o utilità evidente. Detta frase, infatti, separata dalla precedente da una virgola disgiuntiva, si riferisce non alle modalità con cui gli atti di disposizione dei beni del fondo possono essere adottati, anche in difformità da quanto disposto dall'articolo 169 del Cc, ma alla finalità intrinseca del fondo patrimoniale e degli atti stessi che devono in ogni caso essere assunti a vantaggio della famiglia, circostanza questa che continua a sussistere in ogni caso, per i coniugi e che non sussiste quando i beni in questione vengono aggrediti da terzi. (Nella specie l'atto costitutivo del fondo prevedeva che i beni potessero essere alienati, dati in pegno o ipotecati, con il consenso di entrambi i coniugi, senza necessità dell'autorizzazione del tribunale. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva escluso che detti beni fossero suscettibili di iscrizione di ipoteca giudiziale da parte dei terzi, per debiti di uno dei costituenti).

Tribunale di Roma, sezione XII, sentenza 10 settembre 2010 n. 18162

Condominio - Lastrico solare in uso esclusivo - Riparazione - Spese - Ripartizione tra tutti i condomini - Necessità - Sussistenza - Fondamento. (Cc, articoli 1117, 1226 e 2051)

Il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o in proprietà esclusiva a uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione grava su tutti i condomini, con ripartizione tra di essi delle relative spese secondo i criteri e nella proporzione di cui all'articolo 1226 del Cc. In particolare, l'obbligo dei condomini dell'edificio cui il lastrico solare serve di copertura, di concorrere in dette spese, trova fondamento non già nel diritto di proprietà del lastrico medesimo, ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilitas che la cosa da riparare o ricostruire è destinata a dare ai loro singoli appartamenti. Inoltre, la responsabilità del condominio per i danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi da difetto di manutenzione del lastrico solare, si ricollega all'inosservanza da parte del condominio medesimo dell'obbligo di provvedere, quale custode, a eliminare le caratteristiche dannose della cosa.