Sei in: Articoli: NEWS : 2011:

Newsletter 31

Notiziario online – newsletter n.31

Cassazione SSUU n. 18477 del 2010

Le sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 18477 del 2010, sono intervenute su una questione oggetto di orientamenti giurisprudenziali e dottrinali diversi nella materia condominiale, quella riguardante le modalità di approvazione delle tabelle millesimali. Dopo aver ripercorso gli orientamenti della giurisprudenza che ritenevano queste ultime escluse da un'approvazione o revisione a maggioranza, offrendo più argomentazioni giuridiche a confutazione degli stessi, la Corte ha ritenuto le tabelle modificabili con la maggioranza qualificata. Le tabelle millesimali non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio.
Le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136, comma 2, del codice civile. Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione, sezioni Unite civili, con la sentenza 6 luglio-9 agosto 2010 n. 18477.

Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 8 giugno-28 luglio 2010 n. 17688 (Presidente Schettino; Relatore Mazziotti di Celso; Pm - conforme - Marinelli; Ricorrente Panzera; Intimato Renna)

MASSIMA
Vendita - Promessa di terreni da lottizzare - Mancata stipula del contratto definitivo - Risarcimento del danno - Quantificazione - Criteri. (Cc, articoli 1256 e 2932) Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del rogito di trapasso consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto - anche se avanzata nel corso del giudizio di primo grado, volta a ottenere il controvalore del bene - e il prezzo pattuito, rivalutando la somma risultante dalla data di tale domanda, e bilanciandola con quanto, anche presuntivamente, percepito dal promittente acquirente per l'utilizzo del prezzo non corrisposto.

Cassazione Sezione I, sentenza 19 luglio 2010 n. 16876

Azione revocatoria - Stato di insolvenza - Presunzione di conoscenza - Superamento - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie. (Cc, articolo 2697; Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 67)

In tema di revocatoria fallimentare, al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, posta dall'articolo 67, comma 1, n. 1, della legge fallimentare (nel testo ratione temporis vigente), grava sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee a evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere a una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa. (Correttamente, ha affermato la Suprema corte, in applicazione del principio di cui sopra, i giudici del merito hanno ritenuto integrato il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria una volta escluso che fosse stato provato che la convenuta aveva ignorato lo stato di insolvenza della società accertato dalla sentenza dichiarativa del fallimento).