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Newsletter 28

Notiziario online – newsletter n.28

Corte di Cassazione, 18 maggio 2011 n. 10917

Si ha vendita di aliud pro alio solo solo quando il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito , in quanto, appartenendo ad un genere diverso da quello pattuito , si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta: diversamente si configura l'ipotesi di mancanza di qualità essenziali, per la quale decorrono invece i termini della garanzia.

Corte di Cassazione, 27 maggio 2011 n. 11757

In tema di appalto, è di regola l' appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all' appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto". Perchè, quindi, possa configurarsi la responsabilità del committente è necessario che questi, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell' appaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore. La responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall' appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso - tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete -, ovvero quando si versi nella ipotesi di culpa in ergendo, la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto.