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Newsletter 25

Notiziario online – news letter n.25

Cassazione Penale / Sentenza 22 aprile 2011

Sui limiti al sequestro conservativo delle somme provenienti da credito di lavoro

Sconfessando un precedente indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale le questioni relative alla pignorabilità dei crediti sarebbero proponibili solo in sede di esecuzione civile, la VI sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il sequestro conservativo (ex art. 316 c.p.p.) presso il datore di lavoro di somme di danaro relative a crediti retributivi può essere disposto in misura non superiore al quinto delle stesse, valendo in proposito i medesimi limiti posti dall'art. 545 cod. proc. civ all'esecuzione del pignoramento.

T.A.R. / T.A.R. Campania - Napoli / Sentenza 19 maggio 2011

Abbandono di rifiuti: il proprietario non può essere un guardiano!

In quale ipotesi sussiste la responsabilità del titolare di un'area ove vengano abbandonati rifiuti con il conseguente dovere di ripristinare lo stato dei luoghi?

Tribunale Mantova, 15 marzo 2011 - - Est. Pagliuca.

Procedimento civile - Responsabilità processuale aggravata - Condanna al risarcimento del danno ex articolo 96, comma 3 c.p.c. - Opposizione a decreto ingiuntivo fondata su denunzia di vizi - Descrizione generica dei vizi - Mancata dimostrazione della tempestività della denuncia - Riconoscimento del debito e richiesta di dilazioni di pagamento.

Giustifica la condanna al risarcimento del danno di cui all'articolo 96, comma 3, c.p.c. il comportamento di chi proponga opposizione a decreto ingiuntivo deducendo, con riferimento a forniture di merce, l'esistenza di vizi indicati genericamente, che non tenti di dimostrare la tempestività della relativa denuncia, e che, prima dell'instaurazione del giudizio, aveva sempre riconosciuto il proprio debito senza formulare alcuna eccezione ed anzi chiedendo dilazioni di pagamento.

Tribunale Matera, 09 aprile 2009 - - Est. La Battaglia.

Contratto in generale – Comodato – Diritti del comodatario – Spese straordinarie.
Provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – Requisito dell’urgenza - Ritardo nell’instaurazione – Inammissibilità.

A norma degli artt. 1808 e 1812 c.c. il comodatario, in relazione alle spese straordinarie eventualmente sostenute per la conservazione della cosa ovvero ai danni provocati dai vizi della cosa stessa, può vantare - nei rapporti con il comodante - solamente un diritto di credito (al rimborso ovvero al risarcimento del danno) e non già una pretesa cui si correli un obbligo di facere della controparte contrattuale.

Il ritardo nell'instaurazione del procedimento previsto nell’art. 700 c.p.c. rappresenta una circostanza da sola sufficiente - al di là delle ragioni che possano averlo determinato - a far venire meno l'urgenza qualificata, e ciò tanto più quanto maggiormente 'primaria' sia l'esigenza che si intende soddisfare.