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Newsletter 18

Tribunale di Napoli, 9 giugno 2010 – Pres. Di Nosse – Est. De Matteis.

Contratti in generale – Contratto di locazione finanziaria – Leasing c.d. di godimento – Normativa applicabile.

Il contratto di locazione finanziaria cd. di godimento è atipico, non ragguagliabile alla vendita ed alla locazione, è regolato dalle norme generali sui contratti, e quindi, dall’art. 1458, comma 1, codice civile, e, sussistendo una perfetta corrispettività e sinallagmaticità tra le prestazioni delle parti durante lo svolgimento del rapporto, neppure si pone alcun problema di squilibrio in conseguenza del trattenimento di tutti i canoni percetti da parte del concedente. Alla fattispecie costituita dal contratto di locazione finanziaria che alla data di dichiarazione di fallimento sia già risolto o per il quale sia comunque pendente l’azione di risoluzione, non troverà applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 72 quater, legge fallimentare, ma si dovrà fare ricorso alla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con applicazione, qualora ricorra il secondo tipo di contratto, dell’art. 1526, codice civile.

LA REVOCATORIA DEL FONDO PATRIMONIALE

La Cassazione con ordinanza 26 febbraio - 29 aprile 2009, n. 10052, ha affermato che "il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria. Ne consegue che, avendo l'actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che si realizza con la costituzione in fondo patrimoniale di uno o più beni immobili di proprietà dei coniugi (o di uno uno solo) e..il pericolo di eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva; pericolo della cui insussistenza incombe al convenuto.. fornire la prova. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano rilevanza nè l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. 17.1.2007 n. 966; v. anche Cass. 7.7.2007 n. 15310)”.

FONDO PATRIMONIALE: IL CONIUGE NON DEBITORE NON E' LITISCONSORTE NECESSARIO

La Cassazione con ordinanza 29 aprile 2009, n. 10052 , ha ribadito che "l'azione revocatoria diretta a far valere l'inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, restando l'altro coniuge estraneo all'azione, ancorché egli sia stato uno dei contraenti nell'atto di costituzione del fondo. Ne consegue che il coniuge non debitore ..non è litisconsorte necessario passivo dell'azione revocatoria e che, per tale ragione, non può essere condannato al pagamento, anche se in via solidale delle spese del giudizio (Cass. 31.5.2005 n. 11582)