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Newsletter 15

Notiziario online – news letter n. 15

Cassazione Sezione II, sentenza 15 giugno 2010 n. 14443 -

Appalti - Responsabilità e risarcimento – Del committente - Presupposti. (Cc, articoli 2043, 2049 e 2051)

Nel contratto di appalto a carico del committente è configurabile la corresponsabilità in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex articolo 2043 del Cc ovvero in caso di una riferibilità dell’evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l’opera a un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore, in base ai patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente e abbia agito quale nudus minister del committente medesimo attuandone specifiche direttive, ovvero ancora quando il committente si sia di fatto ingerito nell’esecuzione del lavoro materialmente cooperando con l’impresa appaltatrice palesemente priva delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione, senza il pericolo di arrecare danni a terzi.

La corresponsabilità del committente verso i terzi non può essere fatta discendere dalla mancata sorveglianza dell’attività dell’appaltatore ovvero dalla mancata verifica dell’idoneità delle misure adottate dall’appaltatore a tutela dei terzi; il committente, intanto può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla cosa di sua proprietà in quanto, per sopravvenute circostanze di cui sia venuto a conoscenza, come l’abbandono del cantiere o la sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore, sorga a carico del medesimo il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene derivino pregiudizi a terzi.

NOTA

La Corte ha precisato che nel contratto di appalto, di regola, l’appaltatore è l’unico responsabile per i danni derivati a terzi dall’esecuzione delle opere appaltate proprio per l’autonomia gestionale del rischio in relazione all’organizzazione dell’impresa, alla scelta e all’utilizzo dei mezzi necessari per l’esecuzione dell’opera e alle relative modalità di esecuzione.

Tale autonomia e libertà gestionale da parte dell’appaltatore, obbligato nei confronti del committente a fornire il risultato della sua opera, fa sì che il rischio relativo alle opere appaltate si sposta dal committente all’esecutore delle opere. Ne consegue che, durante tutto il tempo dell’esecuzione delle stesse fino alla consegna all’appaltante, il dovere di custodia e di vigilanza fa carico all’appaltatore che deve impedire non solo che la cosa sia distrutta o si deteriori ma anche che siano arrecati danni a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell’opera commissionata. In tal caso, deve essere esclusa una responsabilità anche del committente dal momento che questi non è in grado di controllare le modalità di organizzazione dell’impresa appaltatrice (fonte:Guida diritto n.30/2010)